DVR parrucchiere: modello ed esempio PDF per saloni (ATECO 96.02.01)

Saloni di parrucchiere e barbieri (ATECO 96.02.01). I rischi che contano davvero: chimico da PPD, persolfati e ammoniaca, posture al lavatesta, stazione eretta, tagli e ustioni. Con esempio compilato scaricabile in PDF.

Rischi del settore già selezionati ~15 minuti per il PDF Pagamento unico

Esempio di DVR parrucchiere già compilato (PDF, gratis)

Un DVR completo di 8 capitoli, compilato dall'inizio alla fine per un salone di esempio: Salone Bellezza S.r.l., 3 lavoratori, ATECO 96.02.01, tre postazioni e due lavatesta. Copertina, metodologia gravità × probabilità, inventario dei rischi con le misure già scritte, programma delle misure con scadenze e pagina delle firme. Nessuna email da lasciare, nessun form.

Scarica l'esempio in PDF (gratis)

I dati sono fittizi e il file è filigranato «ESEMPIO»: serve per vedere com'è fatto un DVR di un salone, non per essere firmato e messo in un raccoglitore. Il tuo DVR con i tuoi dati, senza filigrana e firmabile, si genera in circa 15 minuti a 29 €.

I rischi principali del settore parrucchiere

I cinque rischi più critici per questa attività secondo i dati INAIL, già caricati e valutati. La valutazione è indicativa e resta interamente modificabile nell'editor.

DMS: posture incongrue e gesti ripetitivi

Criticità 12 · Importante

Carico fisico di lavoro

Sollecitazioni muscolo-scheletriche ripetute (polsi, gomiti, spalle, collo) legate a gesti o posture incongrue.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Allestire postazioni ergonomiche (altezza, distanza, alternanza in piedi/seduti)
  • Rotazione delle mansioni per variare le sollecitazioni
  • Pause regolari (5 min ogni ora per le postazioni a ritmo elevato)
  • Utensili adeguati e di qualità (impugnature ergonomiche, leggeri)
  • Sensibilizzazione su riscaldamento e stretching a inizio turno

Fonti: INAIL ; norma ISO 11228 / EN 1005

Rischio chimico

Criticità 12 · Importante

Rischi chimici e biologici

Esposizione ad agenti chimici pericolosi (CMR: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) o irritanti/sensibilizzanti: prodotti per la pulizia, solventi, vernici, colle, cosmetici, ecc.

Misure di prevenzione già redatte (6)
  • Predisporre e tenere aggiornato l'inventario dei prodotti chimici + SDS (Schede Dati di Sicurezza)
  • Sostituire i prodotti CMR con altri meno pericolosi quando possibile (D.Lgs 81/2008 Titolo IX Capo II)
  • Stoccaggio: armadi dedicati, ventilati, separazione degli incompatibili
  • DPI adeguati (guanti in nitrile, maschera ABEK, occhiali, tuta)
  • Informazione/formazione dei lavoratori sui pericoli e sull'uso dei DPI
  • Cartella di esposizione individuale per i CMR (D.Lgs 81/2008 art. 243)

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 221-265 (Titolo IX) ; Regolamenti REACH e CLP

Rischio elettrico

Criticità 6 · Moderata

Rischi tecnici

Contatto diretto o indiretto con parti nude in tensione, arco elettrico, cortocircuito.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Verifica periodica obbligatoria degli impianti elettrici da parte di organismo abilitato
  • Qualifica elettrica (PES/PAV/PEI secondo le mansioni) — formazione CEI 11-27
  • Messa fuori tensione sistematica prima di ogni intervento
  • Sostituzione dei cavi danneggiati, eliminazione delle prese multiple in cascata
  • Messa a disposizione di DPI per elettricisti (guanti isolanti, calzature, tappeti)

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 80-87 (Titolo III Capo III) ; norma CEI 11-27

Ustioni termiche

Criticità 6 · Moderata

Rischi tecnici

Ustioni per contatto con superfici calde, liquidi bollenti, vapori, friggitrici, forni, fiamme.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • DPI: guanti termici, maniche lunghe, grembiuli
  • Coibentazione delle superfici calde accessibili
  • Allestimento delle postazioni per evitare le manipolazioni a caldo
  • Procedura di emergenza (doccia, kit ustioni, numero unico 112)
  • Formazione primo soccorso

Fonti: INAIL

Caduta in piano

Criticità 6 · Moderata

Rischi di caduta

Scivolamento, passo falso, inciampo su pavimento bagnato, ingombro, in cattivo stato o con dislivelli.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Mantenere i pavimenti puliti e asciutti (procedura di pulizia con segnalazione)
  • Ordinare le zone di circolazione, eliminare gli ostacoli (metodo 5S)
  • Riparare rapidamente i danni del pavimento
  • Mettere a disposizione calzature antiscivolo (DPI categoria I o II)
  • Migliorare l'illuminazione delle zone a rischio

Fonti: INAIL

Inizia il mio DVR parrucchiere

Il codice ATECO cambia il DVR: 96.02.01 non è 96.02.02

Il codice ATECO è la prima riga del DVR ed è quello che decide due cose concrete: la classe di rischio da cui dipendono le ore di formazione dei tuoi dipendenti, e la tariffa INAIL. Chi taglia e colora sta in 96.02.01. Se nello stesso salone hai anche una cabina estetica, quella è un'altra attività, con altri rischi (lampade UV, cere calde, apparecchiature elettromedicali) e va nel DVR come unità lavorativa a sé.

Codici ATECO della classe 96.02 «Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici». Il codice che conta è quello iscritto in visura camerale.
Codice Denominazione Chi ci sta dentro Cosa cambia nel DVR
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere Parrucchiere donna/uomo, acconciatore, barbiere, barber shop Rischio chimico da tinture e decoloranti, posture, stazione eretta, lavatesta
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza Estetista, centro estetico, trucco, trattamenti viso e corpo Cere calde, lampade UV, apparecchiature elettriche a contatto, rischio biologico su cute lesa. È un altro documento: vedi il modello DVR centro estetico
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure Onicotecnica, ricostruzione unghie, pedicure estetico Polveri di limatura, metacrilati, lampade UV/LED, strumenti taglienti

Un salone misto fa un solo DVR, non tre. Ma dentro quel DVR le unità lavorative vanno separate, perché la ragazza in cabina estetica non è esposta ai persolfati e chi sta in sala colore non è esposto alle polveri di limatura. È esattamente il punto su cui un ispettore ASL ti chiede conto: il documento parla del tuo salone o di un salone generico? Se hai la cabina, il pezzo che ti manca è qui: DVR centro estetico, con laser, IPL e onicotecnica.

Chi conta come «lavoratore» in un salone

È la domanda che ci arriva più spesso e su cui il web italiano è vago. Il DVR scatta con il primo lavoratore, ma «lavoratore» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008 è una persona che presta attività lavorativa nell'organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione e a prescindere dal tipo di contratto. Tradotto in salone:

Casi tipici del settore acconciatura. In caso di dubbio su una posizione specifica, la verifica va fatta con il consulente del lavoro: la qualificazione del rapporto viene prima della sicurezza.
Figura DVR obbligatorio? Nota
Titolare da solo, nessun dipendente No Il lavoratore autonomo senza dipendenti non redige il DVR. Restano però gli obblighi dell'art. 21: attrezzature a norma, DPI, e — se lavora in un locale insieme ad altri — la cooperazione sui rischi da interferenza.
Apprendista È un lavoratore subordinato a tutti gli effetti. È anche il più esposto: fa lavaggi e miscelazioni tutto il giorno, spesso è il primo a sviluppare una dermatite alle mani.
Tirocinante / stagista di scuola professionale Equiparato al lavoratore ai fini della sicurezza. Va formato e va nominato nel DVR come categoria a sé.
Socio lavoratore di S.r.l. o cooperativa Se presta attività nel salone è lavoratore, indipendentemente dalla quota societaria.
Collaboratore familiare (impresa familiare) Di norma no Il coadiuvante familiare rientra nell'art. 21 come il lavoratore autonomo. Ma se di fatto è inquadrato come dipendente, allora sì: conta la sostanza del rapporto, non l'etichetta.
Poltrona in affitto («chair rental») Dipende Se è davvero un'altra impresa con propria P. IVA e propri clienti, sei nel campo dell'art. 26: serve la cooperazione e il coordinamento tra i due datori di lavoro sui rischi da interferenza nel locale condiviso. Se invece lavora con i tuoi prodotti, i tuoi orari e i tuoi clienti, il rapporto rischia di essere riqualificato come subordinato — e allora il DVR lo devi tu.

Le fasi lavorative da mettere nel DVR

Un DVR di salone che elenca «taglio, piega, colore» è un DVR che non ha guardato il salone. Le fasi in cui si prendono i danni sono quasi tutte le altre: il ricevimento merci, la miscelazione, la pulizia. Ecco la lista che il nostro modello carica di default per il settore parrucchiere.

  1. Accoglienza, cassa e telefono — stazione eretta, videoterminale se la gestione appuntamenti è a schermo, aggressioni verbali rare ma non nulle.
  2. Ricevimento merci e stoccaggio prodotti — movimentazione di scatoloni, scaffalature in alto, incompatibilità tra ossidanti e infiammabili nel magazzino.
  3. Preparazione della postazione — regolazione della poltrona, cavi di phon e piastre a terra.
  4. Lavaggio e trattamenti al cuoio capelluto — la fase peggiore per la schiena e il collo: torsione del busto sul lavatesta, mani costantemente bagnate («wet work»).
  5. Taglio — forbici e rasoi, tagli alle dita, spalle sopra la linea del cuore per ore.
  6. Colorazione, mèches, decolorazione — PPD, persolfati, ammoniaca. È qui che sta il rischio chimico vero.
  7. Permanente e stiratura chimica — acido tioglicolico, vapori, tempi di posa.
  8. Piega, phon, piastra — rumore, calore, ustioni, spalle in elevazione.
  9. Pulizia degli ambienti e gestione della biancheria — detergenti e disinfettanti (spesso più aggressivi dei cosmetici), asciugamani usati.
  10. Smaltimento dei rifiuti — capelli, contenitori con residui di tinta, lame e rasoi monouso.
  11. Controlli pre-uso delle attrezzature — cavi, spine, isolamenti di phon e piastre, che vivono in un ambiente umido.
  12. Attività amministrative — ordini, fatture, gestione del personale.

Nel nostro modello parrucchiere il rischio chimico e le posture partono entrambi da G3 × F4 = 12, criticità «Importante»: il generatore li mette automaticamente in cima al programma delle misure, con scadenza a 3 mesi. Puoi abbassarli, ma se lo fai devi saper spiegare perché — ed è il tipo di scelta che va motivata, non cancellata.

Rischio chimico: le molecole che hai davvero in salone

Quasi tutti i modelli di DVR per parrucchieri scrivono «esposizione a prodotti chimici, possibili allergie». Non serve a niente. Un ispettore, o un medico competente, vuole sapere quale sostanza, in quale fase, con quale misura. Questa è la tabella che il DVR di un salone dovrebbe contenere.

Classificazioni armonizzate CLP (Reg. CE 1272/2008, Allegato VI) e Reg. CE 1223/2009 sui cosmetici. Attenzione: il prodotto che hai in salone può avere frasi H diverse in base alla concentrazione. Fa fede la scheda di sicurezza del tuo fornitore, che il datore di lavoro deve conservare.
Sostanza Dove si trova Classificazione Cosa provoca Misura / DPI
p-Fenilendiammina (PPD)
CAS 106-50-3
Tinture ossidative permanenti, soprattutto le tonalità scure Skin Sens. 1 H317, Acute Tox. 3 Uno degli allergeni da contatto più potenti conosciuti. Dermatite allergica su dita, dorso delle mani, avambracci Guanti in nitrile monouso, cambiati a ogni cliente. Non il lattice: protegge peggio e sensibilizza a sua volta
Toluene-2,5-diammina
CAS 95-70-5
Tinture ossidative, spesso accanto o in alternativa alla PPD Skin Sens. 1 H317, Acute Tox. 4 Cross-reattività con la PPD: chi si sensibilizza all'una reagisce spesso anche all'altra. Cambiare marca non risolve Stessi guanti. Le sensibilizzazioni già note vanno segnalate al medico competente
Ammonio persolfato
CAS 7727-54-0
Polveri decoloranti, mèches, schiariture Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317, Ox. Sol. 3 H272, STOT SE 3 H335 È la sostanza dietro l'«asma del parrucchiere». Nel salone è l'unica classificata sensibilizzante respiratoria: si respira la polvere mentre si miscela Formulazioni in crema o «dust-free»; miscelare vicino all'aspirazione e mai soffiare sulla polvere per livellarla
Ammoniaca in soluzione
CAS 1336-21-6
Tinture e decoloranti alcalini Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335 Irritazione di occhi, naso e vie respiratorie. È l'odore che si sente entrando in un salone: se lo senti, la ventilazione non basta Ventilazione meccanica nella zona colore. La finestra aperta non è una misura di prevenzione
Acido tioglicolico e sali
CAS 68-11-1
Permanente, stiratura chimica Skin Corr. 1B H314, Acute Tox. 3 Dermatite irritativa e allergica. È l'odore di uovo marcio della permanente Guanti, rispetto dei tempi di posa, risciacquo abbondante, ricambio d'aria durante il trattamento
Perossido di idrogeno
CAS 7722-84-1
Ossidante per tinte e decolorazione, dal 3% al 12% (10-40 volumi) Irritante per pelle e occhi alle concentrazioni cosmetiche; comburente da concentrato Ustioni del cuoio capelluto se la posa si allunga, lesioni oculari da schizzo durante la diluizione Occhiali o visiera quando si diluisce. Stoccaggio al buio, lontano da fonti di calore e da sostanze infiammabili
Resorcinolo
CAS 108-46-3
Coupler nelle tinture ossidative Skin Sens. 1 H317, Skin/Eye Irrit. 2, H400 Sensibilizzante cutaneo. Ed è molto tossico per gli organismi acquatici: riguarda anche cosa finisce nel lavatesta Guanti. I residui concentrati di miscela non si buttano nel lavatesta
Formaldeide e suoi liberatori
CAS 50-00-0
Liscianti alla cheratina («trattamento brasiliano»), alcuni conservanti Carc. 1B H350, Skin Sens. 1 H317. Vietata come ingrediente cosmetico (Allegato II, Reg. CE 1223/2009) Il momento di esposizione non è la stesura: è il fumo che sale quando la piastra a 200 °C passa sui capelli trattati, con l'operatore a 30 cm Chiedi la scheda di sicurezza al fornitore. Se il prodotto rilascia formaldeide oltre lo 0,001% l'etichetta deve dichiararlo (Reg. UE 2024/996). O metti un'aspirazione localizzata sulla postazione, o non fai il trattamento. Le mezze misure qui non esistono

La misura che nessuno scrive e che vale più di tutte le altre: smettere di sciacquare il colore a mani nude «tanto è solo un attimo». La sensibilizzazione alla PPD non si costruisce con l'esposizione forte di un giorno, si costruisce con i trenta secondi ripetuti per quattro anni. E quando arriva, non si torna indietro: è per la vita, ed è il motivo per cui si lascia il mestiere.

Fonti: Regolamento CE 1272/2008 (CLP), Allegato VI · Regolamento CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici, Allegato II · Regolamento UE 2024/996 · D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo I (agenti chimici) e Capo II (agenti cancerogeni e mutageni).

Rischio biologico: sì, riguarda anche te

Il rischio biologico in un salone viene quasi sempre liquidato in una riga, quando c'è. Eppure il lavoro consiste nel mettere le mani sulla testa di sconosciuti, con strumenti taglienti, tutto il giorno. Le situazioni da valutare (Titolo X del D.Lgs 81/2008) sono precise:

  • Ispezione del cuoio capelluto — si fa a mani nude in nove saloni su dieci. Va fatta con i guanti, ed è anche il momento in cui si intercetta una cute lesa prima di metterci sopra un ossidante.
  • Tagli da forbici e rasoi — la ferita è tua, ma la lama ha appena toccato la cute del cliente. È un contatto potenziale con sangue in entrambe le direzioni.
  • Microlesioni del cliente — un graffio sulla nuca durante la rasatura, una crosta staccata durante il lavaggio.
  • Tigna (tinea capitis) e pediculosi — sono i due che davvero circolano nei saloni, non l'epatite. Trasmissione tramite pettini, spazzole, poggiatesta e asciugamani.
  • Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti — procedura scritta, prodotto, tempo di contatto, chi la fa. «Li puliamo» non è una procedura.
  • Gestione della biancheria — asciugamani puliti e usati separati fisicamente, lavaggio ad almeno 60 °C, guanti per chi carica la lavatrice.

Il vaccino contro l'epatite B non è obbligatorio per il settore, ma se il medico competente lo raccomanda dopo la valutazione, la raccomandazione va scritta nel DVR insieme alla decisione presa.

Lavoratrici gestanti: il capitolo che manca nel 90% dei DVR di salone

In un mestiere fatto in gran parte da donne, spesso giovani, questo è il capitolo che si dimentica — fino al giorno in cui serve, e allora è tardi. La tutela non arriva dal D.Lgs 81/2008 ma dal D.Lgs 151/2001, e impone tre cose distinte.

1. Una valutazione dei rischi scritta, prima e a prescindere

L'art. 11 del D.Lgs 151/2001 chiede una valutazione specifica dei rischi per la gravidanza e l'allattamento, con l'indicazione delle misure. Va fatta e allegata al DVR anche se oggi nessuna dipendente è incinta. Non è un documento da produrre quando qualcuna te lo comunica: a quel punto le decisioni vanno prese in giorni, non in settimane.

2. Due divieti che in un salone scattano quasi sempre

  • Stazione eretta — è vietato adibire la lavoratrice a lavori che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario, o una posizione particolarmente affaticante (Allegato A). In un salone significa: dal momento della comunicazione, non può stare alla poltrona come prima.
  • Agenti chimici — l'esposizione ad agenti classificati per gli effetti sulla riproduzione o sensibilizzanti rientra tra gli agenti dell'Allegato B: niente sala colore, niente decolorazioni, niente liscianti.

3. Spostamento di mansione, e se non è possibile, interdizione

Se il rischio c'è, il datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Se non basta, sposta la lavoratrice a un'altra mansione (artt. 7 e 12): in un salone piccolo, in pratica, accoglienza, cassa, gestione appuntamenti, seduta. Se nemmeno questo è possibile — e in un salone con due poltrone spesso non lo è — si chiede l'interdizione anticipata dal lavoro all'Ispettorato territoriale del lavoro. La retribuzione non la paghi tu: è indennità INPS.

Detto onestamente: è il punto in cui i titolari sbagliano di più, quasi sempre in buona fede. «Continua pure finché te la senti» è affetto, ma è anche una violazione con sanzione penale a carico tuo. La strada corretta è comunicazione scritta, valutazione, spostamento o interdizione.

Fonti: D.Lgs 151/2001, artt. 7, 11, 12 e 17, Allegati A, B e C · D.Lgs 81/2008, art. 28, comma 1.

Rumore: il phon fa 85 dB, ma non è quello il numero che conta

Qui gira parecchia confusione. Un phon professionale sta intorno agli 80-90 dB(A) alla sorgente, e da lì qualcuno conclude che serve la valutazione del rumore con misure fonometriche e otoprotettori. Non funziona così. Il D.Lgs 81/2008 (Titolo VIII, Capo II) ragiona sul LEX,8h, cioè sull'esposizione media pesata su otto ore, e i valori inferiori di azione sono 80 dB(A) e 135 dB(C) di picco.

In un salone con tre postazioni, con il phon acceso a tratti per qualche minuto per cliente, il LEX,8h resta di norma sotto gli 80 dB(A). Il che vuol dire che nel DVR la valutazione del rumore ci va comunque — ma come giustificazione motivata del perché puoi escludere il superamento dei valori d'azione, non come misura fonometrica. È una differenza che vale qualche centinaio di euro di consulenza.

Attenzione ai casi in cui la giustificazione non regge: sala unica piccola con phon multipli sempre accesi, caschi asciugacapelli in batteria, oppure musica di sottofondo alta che si somma. Lì il superamento va escluso con una misura vera, non a occhio.

Fonti: D.Lgs 81/2008, artt. 189-190 (valori di azione e valutazione del rumore).

Le figure della sicurezza in un salone da 3 dipendenti

Configurazione tipica di un salone sotto i 5 lavoratori. Le soglie sono quelle del D.Lgs 81/2008.
Figura Serve nel tuo salone? Riferimento
RSPP Nei saloni lo fa quasi sempre il titolare stesso. L'art. 34 lo consente fino a 30 lavoratori nelle aziende artigiane, previo corso. Art. 34
RLS I lavoratori possono eleggerlo al loro interno. Se non lo eleggono, le funzioni sono svolte dal RLST, il rappresentante territoriale previsto dal sistema di bilateralità dell'artigianato. Artt. 47-48
Addetto al primo soccorso Sempre. Almeno uno, designato e formato. Un salone rientra di norma nel gruppo B o C, quindi corso da 12 ore, con aggiornamento triennale della parte pratica. Art. 45, DM 388/2003
Addetto antincendio Sempre. Un salone è quasi sempre attività a rischio incendio basso. Il DM 2 settembre 2021 ha sostituito il vecchio DM 10/03/1998. Art. 46, DM 2/9/2021
Medico competente Quasi sempre sì, ma non «per legge in automatico»: scatta perché la tua valutazione del rischio chimico non risulta irrilevante per la salute. Vedi sotto. Artt. 18, 38-41
Preposto Solo se qualcuno sovrintende davvero al lavoro degli altri (es. la responsabile di sala quando tu non ci sei). Se c'è di fatto, va individuato e formato: non è facoltativo. Art. 19, art. 18 c.1 lett. b-bis

Sorveglianza sanitaria: perché in salone il medico competente serve quasi sempre

La sorveglianza sanitaria non scatta per settore, scatta per esito della valutazione. Nel salone il percorso è questo: valuti il rischio chimico secondo l'art. 223; se il risultato è «rischio irrilevante per la salute» sei esonerato dalla sorveglianza sanitaria (art. 224, comma 2). Ma con PPD, persolfati e ammoniaca usati ogni giorno per otto ore, dichiarare il rischio irrilevante è una conclusione che ti chiederanno di dimostrare. E la maggior parte delle volte non è dimostrabile.

Quindi, in concreto:

  • Nomina del medico competente da parte del datore di lavoro, prima della sorveglianza (art. 18, comma 1, lett. a).
  • Visita preventiva prima di adibire il lavoratore alla mansione, e visite periodiche con la cadenza che stabilisce il medico — in genere annuale con esposizione a sensibilizzanti.
  • Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, istituita e custodita dal medico competente (art. 25, comma 1, lett. c).
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica. È il documento che ti dice se l'apprendista con la dermatite può continuare a fare colore o no.
  • Registro di esposizione ex art. 243: riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni. In un salone normale non serve. Serve se usi prodotti con classificazione Carc. 1A/1B — e la formaldeide dei liscianti è esattamente quel caso.

Il nostro generatore compila i campi «medico competente» e «addetti al primo soccorso» nel DVR, ma non nomina nessuno al posto tuo e non fa la sorveglianza sanitaria. Questo strumento redige un documento: non sostituisce il medico competente né, dove serve, un RSPP esterno.

Stress lavoro-correlato e differenze di genere, età e provenienza

L'art. 28, comma 1, non lascia scelta: la valutazione riguarda tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi. È il comma più ignorato del decreto, e in un salone ha ricadute vere:

  • Stress — sabati con quindici clienti, ritardi a catena, reclami sul colore, mance e recensioni online. La valutazione preliminare si fa con la metodologia INAIL, per gruppi omogenei, e in un salone di 3 persone il gruppo omogeneo è uno solo.
  • Età — l'apprendista di 17 anni è un minore: entrano in gioco i limiti del D.Lgs 345/1999 sui lavori vietati, tra cui l'esposizione ad agenti sensibilizzanti. Non è un dettaglio in un settore dove si comincia a 16 anni.
  • Genere — non è solo la gravidanza: la letteratura sulle dermatiti da contatto professionali indica una prevalenza nettamente più alta nelle donne, che nel settore sono anche la maggioranza degli esposti.
  • Provenienza — se hai una dipendente che legge poco l'italiano, la formazione e le schede di sicurezza in italiano tecnico non sono formazione. La comprensibilità è un requisito dell'art. 36, comma 4, non un gesto di cortesia.

Formazione: quante ore, davvero

Il settore acconciatura è classificato a rischio basso. Le durate per i lavoratori sono 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Aggiornamento al 2026. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) ha riunito in un testo unico tutta la formazione sulla sicurezza. Il periodo transitorio, che permetteva di erogare i corsi secondo le regole precedenti, si è chiuso il 24 maggio 2026: i corsi avviati dopo quella data seguono il nuovo Accordo. La novità che tocca ogni titolare di salone è l'obbligo formativo esteso a tutti i datori di lavoro, 16 ore, anche a chi non svolge i compiti di RSPP. Se hai fatto il corso prima, verifica con l'ente formatore il riconoscimento del pregresso.

Le altre voci che riguardano un salone:

  • Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP — corso per aziende a rischio basso, con aggiornamento quinquennale.
  • Preposto — solo se la figura esiste davvero, con aggiornamento a cadenza ravvicinata (l'obbligo biennale è stato introdotto dal DL 146/2021).
  • Primo soccorso e antincendio — corsi e aggiornamenti a parte, con le loro scadenze. Non si contano dentro le 8 ore del lavoratore.
  • PES/PAV/PEI (CEI 11-27) — non serve. È per chi fa lavori elettrici. Cambiare la spina di un phon non è un lavoro elettrico: se l'apparecchio è rotto, chiami un elettricista.
  • Formazione specifica sui prodotti — non è nell'Accordo, ma è la più utile: leggere una scheda di sicurezza, riconoscere un pittogramma, sapere cosa fare con uno schizzo negli occhi.

Fonti: D.Lgs 81/2008, artt. 36-37 · Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, pubblicato in GU n. 119 del 24 maggio 2025 · DL 146/2021, art. 13.

Quando va fatto e quando va rifatto

Se apri il salone adesso, hai 90 giorni dall'inizio dell'attività per completare la valutazione dei rischi (art. 28, comma 3-bis). Non è una proroga dell'obbligo: dal primo giorno devi aver già individuato le misure e comunque nominare il RSPP e le figure dell'emergenza. I 90 giorni riguardano la redazione del documento.

Poi il DVR non ha una scadenza annuale automatica. Va rielaborato quando (art. 29, comma 3):

  • cambia il processo produttivo o l'organizzazione del lavoro — nel salone: apri la cabina estetica, inizi a fare liscianti alla cheratina, assumi la quarta persona, sposti il lavatesta;
  • evolve la tecnica della prevenzione — esce sul mercato la linea senza ammoniaca o la polvere dust-free;
  • c'è un infortunio significativo — un taglio profondo con punti di sutura, un'ustione da piastra;
  • la sorveglianza sanitaria lo rende necessario — il medico competente ti segnala una dermatite professionale in un'apprendista. Quello non è un caso clinico isolato: è un segnale che la tua valutazione del rischio chimico va rifatta.

In questi casi la rielaborazione va fatta entro 30 giorni. E durante un controllo il DVR deve essere in salone, consultabile: cartaceo o su supporto informatico è indifferente, purché sia lì e con data certa. «Ce l'ha il consulente» non è una risposta valida.

Procedure standardizzate: sì, con meno di 10 lavoratori puoi ancora usarle

Su questo c'è una confusione enorme, alimentata da mezza Italia che scrive «le procedure standardizzate sono abolite». Non è vero. Quella abolita, dal 1° giugno 2013, è l'autocertificazione della valutazione dei rischi: una firma su un foglio che diceva «ho valutato». Le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012 sono un'altra cosa e restano utilizzabili dalle aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5). Per un salone, quindi, sono percorribili.

Il modello del DM 30/11/2012 è organizzato in quattro moduli, e serve capirli perché sono la struttura minima di qualsiasi DVR di micro impresa:

Struttura del modello di DVR con procedure standardizzate (DM 30 novembre 2012) applicata a un salone.
Modulo Contenuto Cosa ci scrivi in un salone
MOD. 1.1 Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle attrezzature Metri quadri, numero di postazioni e lavatesta, orari, le 12 fasi lavorative, phon, piastre, forbici, rasoi, lampade
MOD. 1.2 Individuazione dei pericoli presenti in azienda Chimico, biologico, posture e movimenti ripetuti, elettrico, ustioni, cadute in piano, rumore, stress
MOD. 2 Valutazione dei rischi e misure di prevenzione attuate Per ogni pericolo: entità del rischio e cosa fai già (guanti in nitrile, ventilazione della sala colore, sgabello a sella al lavatesta)
MOD. 3 Programma di miglioramento nel tempo Cosa manca, entro quando, chi lo fa: l'aspirazione sulla postazione miscelazione entro 3 mesi, il passaggio alle polveri dust-free al prossimo ordine

Il documento che genera questo strumento non è il modello ministeriale compilato: è un DVR redatto secondo gli artt. 28 e 29, con una metodologia gravità × probabilità dichiarata ed esplicita. Copre gli stessi contenuti dei quattro moduli, ma con una valutazione motivata al posto delle caselle. È una scelta deliberata: la matrice mostra perché un rischio è prioritario, e nel MOD. 2 quel perché non si vede.

Fonti: D.Lgs 81/2008, art. 29, commi 5 e 6 · DM 30 novembre 2012 (procedure standardizzate).

Cosa rischi davvero se non ce l'hai

L'omessa valutazione dei rischi è una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro, non una multa amministrativa. L'art. 55, comma 1, lett. a) prevede l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 €. Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente (art. 306, comma 4-bis; l'ultima rivalutazione, +15,9%, decorre dal 1° luglio 2023), quindi il valore applicato oggi è più alto di quello scritto nel testo originale. Le pene più pesanti della lett. b) riguardano le aziende a rischio particolare dell'art. 31, comma 6: un salone non ci rientra.

Ma la sanzione è quasi sempre il problema minore. Quelli veri sono due:

  1. L'infortunio. Senza DVR, davanti a un infortunio la posizione del datore di lavoro è indifendibile, e l'INAIL indennizza il lavoratore e poi esercita l'azione di rivalsa su di te.
  2. La sospensione dell'attività. L'Ispettorato può sospendere l'attività imprenditoriale. Per un salone significa serranda abbassata, e il sabato non lo recuperi.

Quanto costa un DVR per parrucchiere, con i prezzi veri

Abbiamo guardato cosa offre chi si posiziona su questa ricerca, perché la trasparenza sul prezzo è l'unica cosa che nel nostro settore non fa quasi nessuno.

Confronto onesto, aggiornato a luglio 2026. La forbice del consulente riflette i preventivi tipici per una micro impresa artigiana e varia molto per zona.
Soluzione Prezzo Cosa ottieni Il limite
Modello Word gratuito trovato online 0 € Un file vuoto, spesso generico o di un'altra regione Da compilare da zero. È il modo più veloce per avere un DVR che non descrive il tuo salone: il rischio è di essere sanzionato lo stesso, per documento incompleto
Consulente o studio di sicurezza circa 300-800 € Sopralluogo, documento su misura, un professionista che si assume una responsabilità È la scelta giusta se hai una cabina estetica, se fai liscianti alla cheratina o se hai avuto un infortunio. Costa e richiede tempi
Portali «richiedi il modello» prezzo non pubblicato Un preventivo via email dopo aver lasciato i tuoi dati Non sai quanto costa finché non ti richiamano. Se un prezzo non è scritto, di solito è perché varia in base a chi lo chiede
Questo generatore 29 € una tantum Rischi del settore già caricati e valutati, misure già scritte, PDF completo e firmabile in circa 15 minuti. Piano Premium 49 € con 3 settori e aggiornamenti per un anno Nessun sopralluogo: l'adattamento al tuo salone lo fai tu nell'editor. Non sostituisce il RSPP né il medico competente

Il nostro parere, senza girarci intorno: se hai un salone con due o tre postazioni, taglio, piega e colore, e nessuna storia di infortuni, il generatore ti porta a un documento serio in un pomeriggio. Se hai la cabina estetica, fai liscianti alla cheratina o hai avuto un infortunio, prendi il consulente e non pensarci più. Preferiamo dirtelo qui che vendertelo e basta.

Cosa esce dal generatore, oltre al DVR

Il PDF non è solo la valutazione. Insieme al documento il generatore compila anche le parti che di solito si dimenticano e che l'ispettore chiede subito dopo il DVR:

  • Programma delle misure di miglioramento — ordinato per criticità decrescente, con scadenza (3, 6 o 12 mesi) e responsabile per ogni misura.
  • Metodologia dichiarata — scale di gravità e probabilità, matrice del rischio. È il capitolo che dimostra come hai valutato, ed è il primo che viene contestato quando manca.
  • Sezione figure della prevenzione — addetti al primo soccorso, medico competente, categorie soggette a sorveglianza particolare.
  • Pagina firme — datore di lavoro e RLS, con data di redazione e data della prossima revisione.

Vuoi vedere com'è fatto prima di decidere? Scarica l'esempio compilato in PDF — è gratis e non chiede niente in cambio.

Come funziona

Dalla scelta del modello al PDF firmabile, senza partire dal foglio bianco.

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Parti dal modello parrucchiere

I rischi tipici del settore sono già caricati, con misure di prevenzione già scritte e una valutazione indicativa.

2

Adatti alla tua azienda

Aggiungi o togli rischi, regoli gravità e probabilità e personalizzi le misure in base alla tua unità produttiva.

3

Scarichi e firmi

Ottieni il PDF completo, pronto da datare e sottoscrivere. Lo rivedi e lo riscarichi quando vuoi dalla tua area personale.

Attività coperte

  • Taglio / piega
  • Colorazione / mèches / decolorazione
  • Permanente / stiratura
  • Manicure / pedicure
  • Trattamenti viso / depilazione
  • Massaggi
  • Cassa / accoglienza clienti

Attrezzature individuate

  • Asciugacapelli / caschi riscaldanti
  • Ferri arricciacapelli / piastre (calore)
  • Forbici, rasoi
  • Prodotti chimici (ossidanti, decoloranti)
  • Lavatesta
  • Lampade UV (manicure)

Domande frequenti — DVR parrucchiere

Il DVR è davvero obbligatorio per una piccola azienda del settore parrucchiere?

Sì. Ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore — apprendista, tirocinante, contratto a termine o somministrato compreso — deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a). È un obbligo non delegabile e vale dal primo dipendente, senza soglie minime. In caso di omissione la sanzione è penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 € (art. 55, comma 1, importi in vigore dal 6 ottobre 2023 dopo la rivalutazione del 15,9 % prevista dall'art. 306, comma 4-bis).

Quanto tempo serve per creare il mio DVR parrucchiere?

In genere circa 15 minuti. I rischi tipici del settore parrucchiere sono già selezionati a partire dalle banche dati INAIL e valutati con il criterio gravità × probabilità: ti resta da adattarli alla tua unità produttiva, completare il piano d'azione e scaricare il PDF.

Quali rischi considera il modello DVR parrucchiere?

Il modello copre in particolare DMS: posture incongrue e gesti ripetitivi, oltre alle altre famiglie di rischi tipiche del settore parrucchiere, ciascuna con misure di prevenzione già redatte e documentate. L'elenco resta interamente modificabile nell'editor: puoi aggiungere o rimuovere rischi in base a come lavori davvero.

Quanto costa il DVR parrucchiere?

L'anteprima con filigrana è gratuita. Il PDF completo, senza filigrana e firmabile, parte da 29 € con il piano Pro, in un'unica soluzione e senza abbonamento. Il piano Premium a 49 € aggiunge fino a 3 settori e gli aggiornamenti per un anno.

Il modello è strutturato secondo il D.Lgs 81/2008?

Sì: riprende l'impianto previsto dal D.Lgs 81/2008 (valutazione dei rischi per unità produttiva, criterio gravità × probabilità, programma di miglioramento, data e sottoscrizione del datore di lavoro). Per essere valido in caso di ispezione, il documento va adattato alla realtà concreta della propria azienda. Lo strumento è un supporto alla redazione e non sostituisce il RSPP né il medico competente: la responsabilità del documento resta in capo al datore di lavoro.

Con quale frequenza devo aggiornare il mio DVR parrucchiere?

Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, in relazione all'evoluzione della tecnica e dopo infortuni significativi (D.Lgs 81/2008, art. 29, comma 3). Puoi rivedere e riscaricare il tuo documento in qualsiasi momento dalla tua area personale.

Esiste un esempio di DVR per parrucchiere già compilato in PDF?

Sì, e lo trovi in cima a questa pagina: è un DVR completo compilato per un salone di esempio (Salone Bellezza S.r.l., 3 lavoratori, ATECO 96.02.01), scaricabile in PDF gratis e senza lasciare l'email. I dati sono fittizi e il file è filigranato «ESEMPIO»: serve a vedere com'è strutturato un DVR di salone prima di generare il tuo.

Il DVR del parrucchiere può essere in PDF o deve essere in Word?

La legge non impone alcun formato. Il D.Lgs 81/2008 (art. 28, comma 2) chiede che il documento abbia data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente ove nominato. PDF firmato e stampato va benissimo. Il Word serve solo se devi ancora modificarlo.

Devo tenere il DVR in salone durante un controllo ASL o dell'Ispettorato?

Sì. Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce ed essere consultabile durante il controllo, su carta o su supporto informatico. «Ce l'ha il commercialista» o «è nel cloud del consulente» non risolve: se non è disponibile in salone al momento della verifica, per l'ispettore equivale a non averlo.

Posso ancora usare le procedure standardizzate per il DVR del mio salone?

Sì: con meno di 10 lavoratori puoi seguire le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012, previste dall'art. 29, comma 5. Quello che non puoi più fare dal 1° giugno 2013 è l'autocertificazione: quella è abolita. Attenzione a non confonderle — sono due cose diverse, e la seconda oggi vale come non avere il DVR.

Serve il medico competente per un salone di parrucchiere?

Quasi sempre sì. Non scatta per settore ma per esito della valutazione: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria a meno che il rischio chimico non risulti «irrilevante per la salute» (art. 224, comma 2). Con PPD, persolfati e ammoniaca usati ogni giorno, quella conclusione è difficile da sostenere davanti a un ispettore.

Il DVR vale anche per l'estetista che lavora nello stesso salone?

Il documento è uno solo per l'azienda, ma l'attività estetica è un'unità lavorativa separata con rischi propri: cere calde, lampade UV, apparecchiature a contatto, cute lesa. Se hai una cabina estetica (ATECO 96.02.02) accanto alle poltrone, il DVR deve valutarla a parte, con il modello DVR centro estetico. Il modello parrucchiere copre il salone, non la cabina.

«DVR parrucchiere», «parrucchiera» o «parrucchieri»: il documento cambia?

No, è lo stesso documento. Il DVR non dipende dal genere né dal numero delle persone che lavorano, ma dall'attività — codice ATECO 96.02.01 — e dalla singola unità produttiva. Che tu sia una parrucchiera con un'apprendista o un barbiere con tre dipendenti, i rischi da valutare sono gli stessi: chimico da tinture e persolfati, posture al lavatesta, stazione eretta, tagli e ustioni. Cambia solo l'organico che scrivi in copertina.

Sono parrucchiera da sola, senza dipendenti: devo fare il DVR?

No. Senza lavoratori il DVR non è dovuto. Restano gli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs 81/2008 per i lavoratori autonomi: attrezzature conformi, DPI adeguati, tessera di riconoscimento dove serve. Attenzione: apprendisti, tirocinanti e soci lavoratori contano come lavoratori. Con il primo di loro il DVR diventa obbligatorio.

Approfondimenti

Il modello DVR parrucchiere è un supporto alla redazione, strutturato secondo il D.Lgs 81/2008 e da adattare alla tua azienda. Non sostituisce il RSPP né il medico competente: la responsabilità del documento resta in capo al datore di lavoro.

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