DVR impresa edile: modello ed esempio PDF per l'edilizia (ATECO 41-43)

Costruzioni, opere strutturali, finiture, ristrutturazioni, viabilità. Settore con la maggiore sinistrosità: cadute dall'alto (causa #1 di mortalità), DMS, esposizione all'amianto.

Rischi del settore già selezionati ~15 minuti per il PDF Pagamento unico

Esempio di DVR impresa edile già compilato (PDF, gratis)

Un DVR completo compilato dall'inizio alla fine per un'impresa di esempio: Costruzioni Rossi & Figli S.n.c., 6 lavoratori, ATECO 41.20.00, sede con deposito e cantieri mobili sul territorio. Dentro trovi le unità lavorative divise per fase, le 15 schede di rischio già valutate gravità × probabilità, il programma delle misure con le scadenze e la pagina firme. Nessuna email, nessun form.

Scarica l'esempio in PDF (gratis)

Dati fittizi, file filigranato «ESEMPIO»: serve a vedere com'è fatto un DVR edile, non a essere firmato e infilato nel raccoglitore di cantiere. Il tuo, con le tue lavorazioni e senza filigrana, si genera in circa 15 minuti a 29 €. E resta il DVR aziendale: il POS di cantiere è un altro documento — qui sotto spieghiamo perché.

I rischi principali del settore edilizia

I cinque rischi più critici per questa attività secondo i dati INAIL, già caricati e valutati. La valutazione è indicativa e resta interamente modificabile nell'editor.

Caduta dall'alto

Criticità 12 · Importante

Rischi di caduta

Caduta da un punto più elevato del suolo: copertura, ponteggio, scaletta, scala, piattaforma, fossa, vano, ecc.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Privilegiare le protezioni collettive (parapetti, reti) prima di quelle individuali (imbracatura)
  • Vietare l'uso di sgabelli per i lavori prolungati; utilizzare un trabattello o una piattaforma
  • Verifica periodica obbligatoria dei ponteggi e dei DPI anticaduta
  • Formazione del personale al montaggio/smontaggio e all'uso dell'imbracatura
  • Procedura di delimitazione e segnalazione delle zone di lavoro in quota

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 105-156 (Titolo IV Capo II)

Movimentazione manuale dei carichi

Criticità 12 · Importante

Carico fisico di lavoro

Sollevamento, trasporto, traino, spinta di carichi pesanti o ingombranti che sollecitano la colonna vertebrale e le articolazioni.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Mettere a disposizione ausili meccanici (carrello, transpallet, carrellino, piano inclinato)
  • Formazione sulla movimentazione manuale dei carichi (metodo NIOSH) raccomandata per tutti
  • Limitare i carichi unitari (confezionare in imballaggi più piccoli)
  • Organizzare le postazioni per limitare gli spostamenti e le altezze di presa
  • Valutazione tramite indice NIOSH per le postazioni esposte

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 167-171 (Titolo VI) ; norma ISO 11228

DMS: posture incongrue e gesti ripetitivi

Criticità 12 · Importante

Carico fisico di lavoro

Sollecitazioni muscolo-scheletriche ripetute (polsi, gomiti, spalle, collo) legate a gesti o posture incongrue.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Allestire postazioni ergonomiche (altezza, distanza, alternanza in piedi/seduti)
  • Rotazione delle mansioni per variare le sollecitazioni
  • Pause regolari (5 min ogni ora per le postazioni a ritmo elevato)
  • Utensili adeguati e di qualità (impugnature ergonomiche, leggeri)
  • Sensibilizzazione su riscaldamento e stretching a inizio turno

Fonti: INAIL ; norma ISO 11228 / EN 1005

Rischio stradale (in itinere e in missione)

Criticità 12 · Importante

Rischi legati agli spostamenti

Incidenti stradali durante gli spostamenti professionali (in missione) o casa-lavoro (in itinere).

Misure di prevenzione già redatte (6)
  • Piano di prevenzione del rischio stradale scritto
  • Manutenzione periodica dei veicoli + libretto di bordo
  • Divieto del telefono alla guida (anche il vivavoce è sconsigliato)
  • Organizzazione dei giri per limitare i chilometri e la stanchezza
  • Formazione alla guida sicura (perfezionamento)
  • Limitare / regolamentare gli orari notturni

Fonti: INAIL ; Codice della Strada

Macchine e utensili

Criticità 9 · Importante

Rischi tecnici

Tagli, schiacciamento, trascinamento, sezionamento per contatto con le parti mobili delle macchine, utensili taglienti o rotanti.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Carter / riparo di protezione su tutte le parti mobili accessibili
  • Procedura di blocco/messa in sicurezza (LOTO) prima di ogni intervento di manutenzione
  • Formazione all'uso di ciascuna macchina + manuale di istruzioni visibile alla postazione
  • Verifica periodica delle macchine (abilitazione attrezzature se applicabile)
  • DPI obbligatori: guanti antitaglio, occhiali, calzature di sicurezza

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 69-73 (Titolo III Capo I) ; Direttiva Macchine

Inizia il mio DVR edilizia

Il DVR di un'impresa edile si scrive per fase, non per mestiere

Apri un modello di DVR per impresa edile, di quelli in Word che si comprano già pronti. Alla voce «attività» trovi scritto: «edilizia». Punto. Poi c'è un elenco di rischi generici e una tabella gravità × probabilità tutta vuota, da compilare a mano. Quel file non sa se tu monti ponteggi, se demolisci solai o se rifai tetti in legno. E sono tre mestieri diversi, con tre profili di rischio diversi.

È il motivo per cui i DVR edili comprati a modello si riconoscono a colpo d'occhio in ispezione: descrivono un'impresa che non esiste. L'art. 28, comma 2, lett. a) chiede una relazione sulla valutazione «di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa» con specificati i criteri adottati. Non «i rischi dell'edilizia» in astratto. I tuoi.

Il nostro generatore parte dall'altra estremità. Alla seconda schermata spunti le lavorazioni che fai davvero, e da lì il documento si costruisce: entrano le attrezzature collegate, i rischi che quelle lavorazioni portano e le misure già scritte. Queste sono le otto fasi che il modello edilizia carica di default.

  1. Opere strutturali (muratura, calcestruzzo) — casseforme, ferro, getti, movimentazione di blocchi e sacchi, betoniera, lavoro in quota sul perimetro.
  2. Finiture (cartongesso, tinteggiatura, falegnameria) — trabattello e scale a pioli, polveri di stucco e gesso, solventi e vernici, posture sopra la testa per giornate intere.
  3. Impianti elettrici edili — quadri di cantiere, lavori sotto tensione o in prossimità, tracce nei muri con smerigliatrice.
  4. Idraulica e riscaldamento — fiamma libera per brasature, spazi angusti, movimentazione di caldaie e radiatori.
  5. Copertura e carpenteria — la fase più letale del settore: falde inclinate, lucernari, cornicioni, lastre non portanti.
  6. Ristrutturazione — la fase in cui compare l'amianto, perché sotto l'intonaco di un edificio pre-1994 non sai cosa c'è finché non lo apri.
  7. Demolizione — martello demolitore, polveri, crolli non previsti, rumore e vibrazioni insieme, per ore.
  8. Opere stradali e lavori pubblici — investimento da mezzi, traffico veicolare a un metro, scavi, sottoservizi interrati.

La differenza con un modello Word non è la lunghezza del documento. È che loro ti danno il modello, noi ti diamo il documento. Nel modello edilizia la caduta dall'alto parte già valutata G4 × F3 = 12, criticità «Importante», e il generatore la mette in cima al programma delle misure con scadenza a 3 mesi. Non devi decidere tu da zero se una caduta dal tetto è grave. Devi decidere se, nella tua impresa, la probabilità è davvero 3.

DVR, POS, PSC, PIMUS: il DVR da solo non ti fa entrare in cantiere

Questa è la cosa più importante della pagina, e la diciamo prima di venderti qualcosa: se hai un'impresa edile, il DVR non ti basta. Il DVR è il documento dell'azienda. Il cantiere ha i suoi documenti, e sono altri. Chi ti vende un DVR lasciandoti credere che con quello sei a posto per il cantiere ti sta vendendo metà del lavoro.

I quattro documenti che si confondono in edilizia. Il nostro generatore produce il primo. Gli altri tre no — e questa pagina esiste anche per dirtelo prima che tu paghi.
Documento Cosa copre Quando serve Chi lo redige Lo generiamo?
DVR Tutti i rischi dell'azienda: sede, deposito, mansioni, attrezzature, lavorazioni tipiche Sempre, dal primo lavoratore (art. 17, c. 1, lett. a) Il datore di lavoro — obbligo non delegabile , è quello che fa questa pagina
POS I rischi del singolo cantiere: una lavorazione, un indirizzo, una squadra Sempre, per ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile (art. 96, c. 1, lett. g) Ogni impresa esecutrice, per ogni cantiere No. Serve un documento per cantiere
PSC Il coordinamento tra più imprese sullo stesso cantiere e i rischi da interferenza Quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, c. 3) Il coordinatore per la progettazione, nominato dal committente No — e non lo redige nemmeno l'impresa
PIMUS Montaggio, uso e smontaggio di quel ponteggio Ogni volta che si monta un ponteggio (art. 134) L'impresa che monta il ponteggio No

Il POS è la proiezione del DVR su un cantiere: l'Allegato XV, punto 3.2.1 gli chiede i dati dell'impresa, le mansioni di sicurezza, le lavorazioni, l'elenco di ponteggi e attrezzature, le sostanze pericolose, la valutazione del rumore, i DPI e la formazione erogata. Guarda quell'elenco e guarda il tuo DVR: la maggior parte di quella roba è già lì dentro. Un DVR fatto per fasi, con le attrezzature elencate e i rischi già valutati, è la materia prima del POS. Non è il POS.

Quindi, per essere chiari su cosa compri: con 29 € hai il DVR aziendale. Il POS di ogni cantiere resta da fare, e per quello o hai un tecnico o hai un software dedicato. Preferiamo scriverlo qui, in chiaro, che vedertelo scoprire dopo aver pagato.

In edilizia il DVR mancante non si paga con un'ammenda

Tutti i siti ti dicono che senza DVR rischi «arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 €». Vero, è l'art. 55, comma 1. Ed è la parte che riguarda il parrucchiere, il negozio, l'ufficio. Poi c'è il comma 2, che quasi nessuno cita, e che è scritto apposta per te.

Art. 55, comma 2: «Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: […] b) in aziende in cui si svolgono attività […] da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.»

Rileggi la prima riga. Non c'è scritto «arresto o ammenda». C'è scritto arresto. Nei casi aggravati la pena pecuniaria alternativa sparisce dal testo: resta la pena detentiva, da quattro a otto mesi. Il Titolo IV è quello dei cantieri temporanei o mobili, e 200 uomini-giorno con più imprese in cantiere è una soglia che una ristrutturazione di un condominio supera senza sforzo. La lettera b) chiama in causa l'amianto, cioè metà delle ristrutturazioni su edifici pre-1994.

Non lo scriviamo per farti paura. Lo scriviamo perché è la ragione per cui un DVR edile non è la stessa pratica burocratica di un DVR d'ufficio, e perché sul mercato non l'abbiamo trovato scritto da nessuna parte. Se hai già il DVR, quella soglia non ti riguarda. Se non ce l'hai e lavori in cantiere con altre imprese, ti riguarda parecchio.

Sanzioni a carico del datore di lavoro sul DVR. Importi in vigore dal 6 ottobre 2023 (rivalutazione del 15,9 % disposta con decreto direttoriale del 20 settembre 2023, ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis).
Situazione Norma Sanzione
DVR non elaborato Art. 55, c. 1, lett. a) Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 €
DVR non elaborato, in cantiere con più imprese ≥ 200 uomini-giorno, o in attività di bonifica amianto Art. 55, c. 2, lett. b) e c) Arresto da 4 a 8 mesi. Senza alternativa pecuniaria
DVR privo delle misure di prevenzione, del programma di miglioramento o delle procedure di attuazione (art. 28, c. 2, lett. b, c, d) Art. 55, c. 3 Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 €
DVR privo della relazione sulla valutazione o dell'individuazione delle mansioni a rischio specifico (art. 28, c. 2, lett. a primo periodo, ed f) Art. 55, c. 4 Ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 €

Il DVR è anche il foglio che il committente ti chiede prima di farti salire

C'è un secondo motivo, del tutto pratico, per cui un'impresa edile il DVR ce l'ha: senza, non lavora. L'art. 90, comma 9 obbliga il committente o il responsabile dei lavori a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, e l'Allegato XVII dice cosa deve farsi consegnare. Al punto 1:

  • iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a);
  • il DURC;
  • la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Il DVR è la seconda voce dell'elenco. Ecco perché in edilizia la richiesta arriva quasi sempre dal geometra o dal CSE, non dall'ASL: è la busta di documenti per entrare in cantiere. E se subappalti, il punto 3 ribalta l'obbligo su di te — sei tu a dover verificare l'idoneità dei tuoi subappaltatori con gli stessi criteri.

Una nota che vale i soldi del documento: il testo dell'Allegato XVII dice ancora «o autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5». Quella possibilità non esiste più dal 1° giugno 2013. Se qualcuno ti suggerisce di cavartela con un'autocertificazione perché sei piccolo, ti sta citando una norma abrogata da oltre dieci anni.

I contenuti dell'art. 28, comma 2 — e dove stanno nel documento che generiamo

Prima di comprare un DVR la domanda giusta è una sola: contiene quello che la legge chiede che contenga? Questa è la checklist dell'art. 28, comma 2, riga per riga, con accanto la sezione del nostro documento in cui finisce. L'ultima colonna dice anche dove non arriviamo.

Art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 confrontato con la struttura del PDF generato. Puoi verificare ogni riga aprendo l'esempio in PDF: è lo stesso documento che esce a te.
Cosa chiede la legge Dove si trova nel DVR generato
Lett. a) — relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati Sezione 2 «Metodologia di valutazione» (scala di gravità, scala di probabilità, matrice) + sezione 4 «Inventario dei rischi individuati»
Lett. b) — misure di prevenzione e protezione e DPI adottati Sezione 4: ogni scheda di rischio porta le sue misure già redatte, modificabili riga per riga
Lett. c) — programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza Sezione 5 «Programma delle misure prioritarie»: ordinato per criticità decrescente, con scadenza a 3, 6 o 12 mesi assegnata in automatico
Lett. d) — individuazione delle procedure di attuazione e dei ruoli che vi devono provvedere Sezione 5, colonna «Responsabile» + sezione 6 «Diffusione e accesso»
Lett. e) — nominativi di RSPP, RLS e medico competente Sezione 1 «Figure della prevenzione» (le figure che inserisci) e blocco firme in sezione 6 per il RLS. Le lettere di nomina non le produciamo
Lett. f) — mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, formazione, addestramento Sezione 3 «Unità lavorative»: attività e attrezzature per unità, più le categorie soggette a particolare sorveglianza in sezione 1
Data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro Data di redazione in copertina e in sezione 6, blocco firme datore di lavoro + RLS. La data certa la devi dare tu — vedi qui sotto

La data certa: quello che nessun generatore può fare al posto tuo

L'art. 28, comma 2 chiede che il documento sia «munito […] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro». Sono due strade alternative, e la seconda è la più semplice: lo firmi tu e la data è attestata. Le firme di RSPP, RLS e medico competente, dice la stessa norma, servono «ai soli fini della prova della data».

Se vuoi la data certa in senso stretto — perché il tuo consulente te la chiede, o perché vuoi blindarla in caso di infortunio — le vie sono la PEC a te stesso con il PDF allegato, la marca temporale, o la firma digitale con marca. Il nostro PDF le regge tutte e tre: è un file, lo firmi e lo marchi con gli strumenti che già usi. Ma non è una cosa che possiamo fare noi dentro il generatore, e un sito che ti promette «data certa inclusa» a 29 € merita almeno una domanda in più.

Quando va fatto e quando va rifatto

Qui si annida l'errore più diffuso, e lo fanno anche siti seri: «hai 90 giorni per fare la valutazione dei rischi». No. Hai 90 giorni per elaborare il documento. La valutazione va fatta subito.

L'art. 28, comma 3-bis dice che in caso di nuova impresa il datore di lavoro «è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività». E nel frattempo deve dare immediata evidenza, con idonea documentazione, degli adempimenti del comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e darne immediata comunicazione al RLS. Tradotto: nei primi 90 giorni non sei scoperto, sei in mezzo al guado, e ti devi far trovare con qualcosa in mano.

Termini che riguardano il DVR di un'impresa edile.
Evento Termine Norma
Nuova impresa costituita Valutazione immediata, documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività Art. 28, c. 3-bis
Prima assunzione in un'impresa già attiva Nessuna finestra: l'obbligo scatta con il lavoratore Art. 17, c. 1, lett. a)
Modifica significativa del processo produttivo o dell'organizzazione, evoluzione della tecnica, infortunio significativo, esiti della sorveglianza sanitaria Rielaborazione immediata; il documento va rielaborato entro 30 giorni dalla causale Art. 29, c. 3

Nessuna scadenza annuale, quindi: il DVR non «scade» a dicembre. Ma in edilizia le causali dell'art. 29, comma 3 arrivano da sole — una nuova lavorazione, un mezzo nuovo, un infortunio, un apprendista che entra. Trenta giorni passano in fretta. È il motivo per cui il documento ti resta nell'area personale e lo riapri: con il piano Premium lo aggiorni e lo riscarichi per un anno senza ripagare, ed è pensato esattamente per queste rielaborazioni.

Cosa c'è già nel modello edilizia — e cosa devi aggiungere tu

Il catalogo dello strumento conta 29 schede di rischio costruite sulle famiglie usate dalle banche dati INAIL: ognuna ha descrizione, situazioni pericolose, danni possibili, misure di prevenzione già scritte e le fonti normative articolo per articolo. Il modello edilizia ne carica 15, già valutate. Questa è la lista, con la valutazione di partenza.

I 15 rischi precaricati nel modello edilizia, con gravità (G) × probabilità (F) di default e la scadenza che il generatore assegna nel programma delle misure. Tutto modificabile nell'editor.
Rischio G × F Criticità Scadenza
Caduta dall'alto4 × 3 = 12Importante3 mesi
Movimentazione manuale dei carichi3 × 4 = 12Importante3 mesi
DMS: posture incongrue e gesti ripetitivi3 × 4 = 12Importante3 mesi
Rischio stradale (in itinere e in missione)4 × 3 = 12Importante3 mesi
Macchine e utensili3 × 3 = 9Importante3 mesi
Esposizione al rumore3 × 3 = 9Importante3 mesi
Vibrazioni3 × 3 = 9Importante3 mesi
Rischio elettrico4 × 2 = 8Moderata6 mesi
Intemperie (lavoro all'esterno)2 × 4 = 8Moderata6 mesi
Caduta in piano2 × 3 = 6Moderata6 mesi
Proiezione di particelle o liquidi2 × 3 = 6Moderata6 mesi
Rischio chimico3 × 2 = 6Moderata6 mesi
Lavoro isolato3 × 2 = 6Moderata6 mesi
Amianto (edilizia, ristrutturazioni)4 × 1 = 4Moderata6 mesi
Incendio / esplosione3 × 1 = 3Bassa12 mesi

Guarda la riga dell'amianto: parte da F1, cioè «capita quasi mai». Va benissimo per un'impresa che fa case nuove. Se invece tu vivi di ristrutturazioni su edifici anni Settanta, quella probabilità è sbagliata e devi alzarla — e allora entrano in gioco il censimento preventivo, il piano di lavoro e l'iscrizione all'albo gestori ambientali per la rimozione, che sono nella scheda. Le valutazioni di partenza sono un punto di partenza. Il documento è tuo.

Tre rischi edili che il modello non ha, e che potresti dover aggiungere a mano

Preferiamo dirlo che farti scoprire il buco a documento firmato.

  • Silice cristallina respirabile. Dal D.Lgs 44/2020 «i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione» sono nell'Allegato XLII, cioè tra le attività cancerogene del Titolo IX Capo II, con valore limite di 0,1 mg/m³ nell'Allegato XLIII. Ti riguarda se tagli, fresi, demolisci calcestruzzo o laterizio. Nel nostro catalogo cade dentro la scheda «rischio chimico» e non ha una scheda propria: se sei in quel caso, la nota di unità lavorativa è il posto giusto per descriverlo.
  • Seppellimento e sprofondamento negli scavi. Non c'è una scheda dedicata. Se fai scavi, va scritta a mano (Titolo IV, Capo II, artt. 118-121).
  • Investimento da mezzi in cantiere. Lo copriamo dal lato «rischio stradale», che è un'altra cosa: l'investimento dell'operaio a terra dall'escavatore in retromarcia merita una riga sua.

Questi tre li stiamo scrivendo. Nel frattempo l'editor ti lascia aggiungere rischi e misure liberamente, e il campo note dell'unità lavorativa finisce nel PDF, in sezione 3.

29 € contro 390 €: cosa cambia davvero

Il DVR edile si compra oggi in tre modi, e vale la pena guardare i prezzi veri. Il servizio di redazione: su impresa8108.it il «DVR per Impresa Edile» costa 390,00 € IVA esclusa e arriva via email «entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione richiesta» (prezzo verificato a luglio 2026). È il modo giusto se hai un cantiere complesso e ti serve un tecnico che ci metta la faccia. Poi c'è il modello Word, che ti mandano in dieci secondi: è un file da compilare, e tutta la valutazione la fai tu, casella per casella. Poi ci siamo noi.

Le tre strade per il DVR di un'impresa edile. I prezzi dei nostri piani sono quelli in vetrina, pagamento unico. Il dato su impresa8108.it è quello pubblicato sulla loro scheda prodotto, verificato a luglio 2026.
Servizio di redazione Modello Word generatore-dvr.it
Prezzo 390,00 € + IVA (impresa8108.it) Variabile secondo il venditore 29 € (Pro) · 49 € (Premium)
Tempi Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei documenti Subito il file, poi le tue serate ~15 minuti
Chi fa la valutazione gravità × probabilità Lui Tu, da zero, su una tabella vuota Precaricata sulle tue fasi, tu la correggi
Vedi il documento prima di pagare No No Sì: esempio in PDF e anteprima filigranata del tuo
Modifiche successive Spesso rifatturate Le fai tu nel Word Illimitate per 1 anno con il piano Premium
Firma un tecnico abilitato No No — firma il datore di lavoro, come vuole l'art. 28

L'ultima riga è quella onesta. Non siamo un consulente e non pretendiamo di esserlo: siamo lo strumento che scrive il documento al posto tuo partendo dalle tue lavorazioni. Se hai un'impresa di quattro persone che fa ristrutturazioni e ti serve il DVR per il committente, 390 € sono soldi buttati. Se domani apri un cantiere da 300 uomini-giorno con cinque subappaltatori, chiama un tecnico — e portagli questo documento come base, gli fai risparmiare metà del lavoro.

Una cosa che nessuno degli altri fa: puoi compilare tutto e vedere il tuo DVR completo, filigranato, senza pagare nulla. Paghi solo se il documento che hai davanti ti convince. È il contrario del bonifico anticipato su un documento che non esiste ancora.

Fonti

  • D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 17 (obblighi non delegabili), art. 28 (oggetto della valutazione, comma 2 e comma 3-bis), art. 29 (modalità di effettuazione, commi 3 e 5), art. 55 (sanzioni per il datore di lavoro, commi 1-4), art. 90 comma 9 (verifica idoneità tecnico-professionale), art. 96 (obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici), art. 134 (PIMUS), Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), Titolo IX Capo II (agenti cancerogeni) e Capo III (amianto), Allegato XV punto 3.2 (contenuti minimi del POS), Allegato XVII (idoneità tecnico-professionale), Allegati XLII e XLIII.
  • D.Lgs 1° giugno 2020 n. 44 — inserimento dei lavori con esposizione a silice cristallina respirabile nell'Allegato XLII del D.Lgs 81/2008.
  • Rivalutazione del 15,9 % delle ammende in materia di salute e sicurezza, in vigore dal 6 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis del D.Lgs 81/2008.
  • Abrogazione dell'autocertificazione della valutazione dei rischi a decorrere dal 1° giugno 2013 (art. 29, comma 5, D.Lgs 81/2008).
  • Banche dati e linee guida INAIL per le famiglie di rischio e le misure di prevenzione del settore costruzioni.
  • Prezzo e tempi di consegna del «DVR per Impresa Edile» di impresa8108.it: scheda prodotto del venditore, consultata a luglio 2026.

Pagina aggiornata a luglio 2026. Se trovi un dato che non torna, scrivici: correggiamo.

Come funziona

Dalla scelta del modello al PDF firmabile, senza partire dal foglio bianco.

1

Parti dal modello edilizia

I rischi tipici del settore sono già caricati, con misure di prevenzione già scritte e una valutazione indicativa.

2

Adatti alla tua azienda

Aggiungi o togli rischi, regoli gravità e probabilità e personalizzi le misure in base alla tua unità produttiva.

3

Scarichi e firmi

Ottieni il PDF completo, pronto da datare e sottoscrivere. Lo rivedi e lo riscarichi quando vuoi dalla tua area personale.

Attività coperte

  • Opere strutturali (muratura, calcestruzzo)
  • Finiture (cartongesso, tinteggiatura, falegnameria)
  • Impianti elettrici edili
  • Idraulica / riscaldamento
  • Copertura / carpenteria
  • Ristrutturazione (rischio amianto)
  • Demolizione
  • Opere stradali / Lavori pubblici

Attrezzature individuate

  • Ponteggio
  • Scale e scalette
  • Piattaforma elevatrice
  • Trabattello (ponte su ruote)
  • Mezzo di cantiere (abilitazione)
  • Utensili portatili (trapano, smerigliatrice, sega)
  • Martello pneumatico
  • Saldatrice
  • Betoniera

Domande frequenti — DVR edilizia

Il DVR è davvero obbligatorio per una piccola azienda del settore edilizia?

Sì. Ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore — apprendista, tirocinante, contratto a termine o somministrato compreso — deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a). È un obbligo non delegabile e vale dal primo dipendente, senza soglie minime. In caso di omissione la sanzione è penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 € (art. 55, comma 1, importi in vigore dal 6 ottobre 2023 dopo la rivalutazione del 15,9 % prevista dall'art. 306, comma 4-bis).

Quanto tempo serve per creare il mio DVR edilizia?

In genere circa 15 minuti. I rischi tipici del settore edilizia sono già selezionati a partire dalle banche dati INAIL e valutati con il criterio gravità × probabilità: ti resta da adattarli alla tua unità produttiva, completare il piano d'azione e scaricare il PDF.

Quali rischi considera il modello DVR edilizia?

Il modello copre in particolare caduta dall'alto, oltre alle altre famiglie di rischi tipiche del settore edilizia, ciascuna con misure di prevenzione già redatte e documentate. L'elenco resta interamente modificabile nell'editor: puoi aggiungere o rimuovere rischi in base a come lavori davvero.

Quanto costa il DVR edilizia?

L'anteprima con filigrana è gratuita. Il PDF completo, senza filigrana e firmabile, parte da 29 € con il piano Pro, in un'unica soluzione e senza abbonamento. Il piano Premium a 49 € aggiunge fino a 3 settori e gli aggiornamenti per un anno.

Il modello è strutturato secondo il D.Lgs 81/2008?

Sì: riprende l'impianto previsto dal D.Lgs 81/2008 (valutazione dei rischi per unità produttiva, criterio gravità × probabilità, programma di miglioramento, data e sottoscrizione del datore di lavoro). Per essere valido in caso di ispezione, il documento va adattato alla realtà concreta della propria azienda. Lo strumento è un supporto alla redazione e non sostituisce il RSPP né il medico competente: la responsabilità del documento resta in capo al datore di lavoro.

Con quale frequenza devo aggiornare il mio DVR edilizia?

Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, in relazione all'evoluzione della tecnica e dopo infortuni significativi (D.Lgs 81/2008, art. 29, comma 3). Puoi rivedere e riscaricare il tuo documento in qualsiasi momento dalla tua area personale.

Esiste un esempio di DVR per impresa edile già compilato in PDF?

Sì, lo trovi in cima a questa pagina: un DVR completo compilato per un'impresa di esempio (Costruzioni Rossi & Figli S.n.c., 6 lavoratori, ATECO 41.20.00, con opere strutturali, copertura, ristrutturazione e demolizione), scaricabile gratis e senza lasciare l'email. Dati fittizi e filigrana «ESEMPIO»: serve a vedere com'è strutturato prima di generare il tuo.

Il DVR e il POS sono la stessa cosa?

No, e in edilizia servono entrambi. Il DVR valuta i rischi dell'azienda ed è sempre obbligatorio dal primo lavoratore (art. 17). Il POS analizza i rischi del singolo cantiere e va redatto per ogni cantiere temporaneo o mobile in cui operi (art. 96, c. 1, lett. g). Noi generiamo il DVR: il POS resta un documento distinto, da fare cantiere per cantiere.

Il DVR per impresa edile si può avere in Word gratis?

I modelli Word gratuiti che circolano sono tabelle vuote da compilare, e il lavoro vero — dire quali rischi hai e quanto valgono — resta tutto a te. Il nostro esce in PDF, non in Word, ed è già valutato sulle lavorazioni che spunti. La legge non impone alcun formato: l'art. 28, c. 2 chiede la data certa o attestata dalla sottoscrizione, e un PDF firmato la soddisfa.

Il DVR generato è editabile dopo l'acquisto?

Il file esce in PDF, ma il documento resta modificabile nella tua area personale: riapri il progetto, cambi lavorazioni, valutazioni e misure, e riscarichi il PDF aggiornato. Con il piano Premium a 49 € lo fai senza limiti per un anno. È la risposta pensata per l'art. 29, c. 3, che impone la rielaborazione entro 30 giorni dalla causale.

Sono un'impresa edile individuale senza dipendenti: devo fare il DVR?

No. Senza lavoratori il DVR non è dovuto; restano gli obblighi dell'art. 21 per i lavoratori autonomi (attrezzature conformi, DPI, formazione). Ma in cantiere il committente ti chiederà comunque i documenti dell'Allegato XVII, punto 2. E al primo apprendista, socio lavoratore o dipendente il DVR diventa obbligatorio subito, senza periodo di grazia.

Ho appena aperto l'impresa: ho davvero 90 giorni di tempo?

Hai 90 giorni per elaborare il documento, non per fare la valutazione. L'art. 28, c. 3-bis impone di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e di dare immediata evidenza degli adempimenti del comma 2, lettere b), c), d), e) e f), con comunicazione al RLS. Il DVR scritto arriva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività; la valutazione no.

Quanto si rischia se un'impresa edile non ha il DVR?

Nel caso base, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 € (art. 55, c. 1). In edilizia però scatta spesso il comma 2: se il cantiere ha più imprese e almeno 200 uomini-giorno, o se si fa bonifica amianto, si applica l'arresto da 4 a 8 mesi — e l'alternativa dell'ammenda sparisce dal testo di legge.

Con meno di 10 dipendenti posso usare le procedure standardizzate?

Sì: l'art. 29, c. 5 lo consente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, e un'impresa edile sotto i dieci ci rientra. Il nostro generatore produce comunque un DVR secondo l'impianto completo dell'art. 28, che va bene anche dove basterebbe la procedura semplificata. Quello che non puoi più fare è l'autocertificazione: abolita dal 1° giugno 2013.

Posso redigere il DVR da solo o serve per forza un RSPP esterno?

Il DVR lo redige il datore di lavoro, ed è un obbligo non delegabile (art. 17, c. 1, lett. a): nessun consulente può firmarlo al posto tuo. Nelle imprese fino a 30 lavoratori puoi anche svolgere direttamente i compiti di RSPP, previo corso ex art. 34. Il nostro strumento è un supporto alla redazione: la responsabilità del documento resta tua.

Monto ponteggi: nel DVR serve anche il PIMUS?

Sono due documenti diversi e servono entrambi. Il DVR valuta i rischi dell'impresa, compreso il lavoro in quota e il montaggio dei ponteggi come lavorazione, ed è sempre obbligatorio. Il PIMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio — è specifico di ogni singolo ponteggio che monti (art. 134) e va redatto volta per volta, con la squadra addestrata ex Allegato XXI. Noi generiamo il DVR: il PIMUS resta un documento a parte.

Il committente mi chiede il DVR prima di aprire il cantiere: è normale?

Sì, ed è un suo obbligo. L'art. 90, c. 9 impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, e l'Allegato XVII, punto 1 elenca cosa farsi consegnare: visura camerale, DVR ex art. 17, c. 1, lett. a), DURC e dichiarazione sull'assenza di provvedimenti di sospensione.

Approfondimenti

Il modello DVR edilizia è un supporto alla redazione, strutturato secondo il D.Lgs 81/2008 e da adattare alla tua azienda. Non sostituisce il RSPP né il medico competente: la responsabilità del documento resta in capo al datore di lavoro.

Crea il mio DVR edilizia