DVR centro estetico: modello ed esempio PDF per estetiste (ATECO 96.02.02)

Centri estetici, istituti di bellezza, nail center, solarium (ATECO 96.02.02 e 96.02.03). I rischi che il modello parrucchiere non copre: laser e luce pulsata, UV, polveri di limatura, acetone, cere calde, cute lesa. Con esempio compilato scaricabile in PDF.

Rischi del settore già selezionati ~15 minuti per il PDF Pagamento unico

Esempio di DVR centro estetico già compilato (PDF, gratis)

Un DVR completo compilato dall'inizio alla fine per un istituto di esempio: Istituto Bellavita S.r.l., 3 lavoratrici, ATECO 96.02.02, due cabine, un apparecchio a luce pulsata, una doccia solare e una postazione onicotecnica. Dentro trovi la valutazione delle radiazioni ottiche artificiali, il rischio chimico da acetone e metacrilati, il biologico su cute lesa, il programma delle misure e la pagina firme. Nessuna email, nessun form.

Scarica l'esempio in PDF (gratis)

Dati fittizi, file filigranato «ESEMPIO»: serve a vedere com'è fatto un DVR di istituto, non a essere firmato e messo in un raccoglitore. Il tuo, con i tuoi apparecchi e senza filigrana, si genera in circa 15 minuti a 29 €.

I rischi principali del settore centro estetico

I cinque rischi più critici per questa attività secondo i dati INAIL, già caricati e valutati. La valutazione è indicativa e resta interamente modificabile nell'editor.

DMS: posture incongrue e gesti ripetitivi

Criticità 12 · Importante

Carico fisico di lavoro

Sollecitazioni muscolo-scheletriche ripetute (polsi, gomiti, spalle, collo) legate a gesti o posture incongrue.

Misure di prevenzione già redatte (5)
  • Allestire postazioni ergonomiche (altezza, distanza, alternanza in piedi/seduti)
  • Rotazione delle mansioni per variare le sollecitazioni
  • Pause regolari (5 min ogni ora per le postazioni a ritmo elevato)
  • Utensili adeguati e di qualità (impugnature ergonomiche, leggeri)
  • Sensibilizzazione su riscaldamento e stretching a inizio turno

Fonti: INAIL ; norma ISO 11228 / EN 1005

Rischio chimico

Criticità 12 · Importante

Rischi chimici e biologici

Esposizione ad agenti chimici pericolosi (CMR: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) o irritanti/sensibilizzanti: prodotti per la pulizia, solventi, vernici, colle, cosmetici, ecc.

Misure di prevenzione già redatte (6)
  • Predisporre e tenere aggiornato l'inventario dei prodotti chimici + SDS (Schede Dati di Sicurezza)
  • Sostituire i prodotti CMR con altri meno pericolosi quando possibile (D.Lgs 81/2008 Titolo IX Capo II)
  • Stoccaggio: armadi dedicati, ventilati, separazione degli incompatibili
  • DPI adeguati (guanti in nitrile, maschera ABEK, occhiali, tuta)
  • Informazione/formazione dei lavoratori sui pericoli e sull'uso dei DPI
  • Cartella di esposizione individuale per i CMR (D.Lgs 81/2008 art. 243)

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 221-265 (Titolo IX) ; Regolamenti REACH e CLP

Agenti biologici

Criticità 9 · Importante

Rischi chimici e biologici

Esposizione a batteri, virus, funghi o parassiti che possono provocare infezioni, allergie o tossinfezioni.

Misure di prevenzione già redatte (6)
  • Predisporre una procedura di igiene (lavaggio delle mani, gel idroalcolico)
  • Vaccinazioni raccomandate (epatite B per il sociosanitario)
  • DPI: guanti monouso, camice, maschera, occhiali secondo il contesto
  • Procedura di gestione degli infortuni da esposizione al sangue
  • Manutenzione e disinfezione regolare dei locali
  • Formazione HACCP per la ristorazione

Fonti: INAIL ; D.Lgs 81/2008 art. 266-286 (Titolo X)

Radiazioni ottiche artificiali: laser e luce pulsata

Criticità 8 · Moderata

Rischi fisici

Esposizione dell'operatore al fascio di un laser o di un apparecchio a luce pulsata (IPL) usato per l'epilazione o per trattamenti estetici: fascio diretto, riflesso su superfici lucide (specchi, pinzette, anelli) o diffuso.

Misure di prevenzione già redatte (6)
  • Verificare che l'apparecchio rientri tra quelli consentiti all'estetista (DM 110/2011) e conservarne il manuale con la classificazione CEI EN 60825-1
  • Occhiali protettivi con fattore di protezione adeguato alla lunghezza d'onda dell'apparecchio, per operatore e cliente: gli occhiali del solarium non valgono
  • Delimitare la cabina durante l'emissione: porta chiusa, segnalazione all'esterno, nessun accesso di terzi
  • Togliere superfici riflettenti dal piano di lavoro e monili dall'operatore
  • Formazione specifica dell'operatore sull'apparecchio e registrazione nel piano di formazione
  • Valutazione dell'esposizione ai sensi dell'art. 216 sulla base dei dati del fabbricante

Fonti: D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo V (artt. 213-220) ; CEI EN 60825-1 ; DM 12 maggio 2011 n. 110 ; legge 1/1990, art. 10

Polveri di limatura delle unghie

Criticità 8 · Moderata

Rischi chimici

Aerosol di polvere finissima prodotto dalla fresa durante la limatura di gel, acrilico e smalto semipermanente. La polvere contiene residui di monomeri metacrilici non polimerizzati e viene generata a pochi centimetri dal viso dell'operatore.

Misure di prevenzione già redatte (6)
  • Aspiratore di polveri alla fonte incorporato nella postazione, non la semplice mascherina
  • Mascherina FFP2 come misura aggiuntiva, mai sostitutiva dell'aspirazione
  • Ricambio d'aria della cabina onicotecnica e pulizia a umido, senza soffiare
  • Prodotti conformi al Reg. CE 1223/2009: il metilmetacrilato (MMA) non è ammesso nei cosmetici, verificare la scheda di sicurezza del fornitore
  • Contenitori dell'acetone chiusi e lontani da fonti di calore o di innesco
  • Segnalare al medico competente ogni dermatite o disturbo respiratorio dell'operatrice

Fonti: D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo I (artt. 221-232) ; Reg. CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici ; Reg. CE 1272/2008 (CLP)

Inizia il mio DVR centro estetico

Il DVR di un istituto si gioca sulle macchine, non sul mestiere

Prendi in mano un modello di DVR per centro estetico, di quelli in Word che si comprano a 89 o 99 €. Cerca la parola «laser». La trovi quasi sempre, ma in un elenco di fasi lavorative: «epilazione laser», riga sette, tra la ceretta e il make-up. Poi cerca cosa dice quel modello sul tuo laser. Non dice niente. Non può dirlo: un file Word non sa quali apparecchi hai in cabina.

Ed è un problema serio, perché è esattamente lì che si concentra l'obbligo più pesante dell'istituto. Un IPL, un laser estetico, una doccia solare e una lampada UV per unghie fanno scattare la valutazione delle radiazioni ottiche artificiali (D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo V): una valutazione a sé, tecnica, che si fa sui dati di emissione del fabbricante. Gli stessi apparecchi sono poi regolati dal DM 12 maggio 2011 n. 110, il regolamento attuativo dell'art. 10 della legge 1/1990, che stabilisce quali apparecchi l'estetista può usare e a quali condizioni.

Il nostro generatore la domanda te la fa. Alla terza schermata spunti gli apparecchi che hai davvero — IPL, laser, doccia solare, autoclave, fresa, radiofrequenza — e da lì il documento cambia: entrano i rischi collegati, le misure e i DPI che quelle macchine richiedono. Se non hai il laser, la sezione ROA da laser non compare. Non è marketing, è come è costruito il motore: il DVR nasce dalle caselle che hai spuntato.

96.02.02 o 96.02.03: prima riga del DVR, e cambia tutto

Il codice ATECO iscritto in visura decide la tariffa INAIL e la classe di rischio da cui dipendono le ore di formazione. Ma dentro il DVR conta per un motivo più concreto: dice quali rischi ti aspetti di trovare descritti. Un ispettore che legge «96.02.03 — manicure e pedicure» e non trova una parola sulle polveri di limatura ha già capito che il documento è comprato e non compilato.

Codici della classe ATECO 96.02 che riguardano l'attività estetica. Un istituto misto fa un solo DVR, ma le unità lavorative al suo interno vanno tenute separate.
Codice Denominazione Chi ci sta dentro Il rischio che non puoi omettere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza Estetista, centro estetico, cabina viso e corpo, trucco, epilazione Apparecchi elettromeccanici, cere calde, contatto con cute lesa
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure Onicotecnica, ricostruzione unghie, pedicure estetico Polveri di limatura e metacrilati, lampade UV/LED, strumenti taglienti
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere Acconciatura, taglio, colore Tinture ossidative e persolfati — è un altro documento: vedi il modello DVR parrucchiere

Il caso che ci arriva più spesso è il salone misto: poltrone davanti, cabina estetica in fondo. Un solo DVR, ma due unità lavorative, perché chi sta in cabina non respira i persolfati e chi sta in sala colore non lima il gel. Con il piano Premium a 49 € carichi entrambi i modelli nello stesso documento e li tieni distinti, che è esattamente quello che l'ASL si aspetta di vedere.

Le fasi lavorative da mettere nel DVR di un istituto

Le fasi che fanno male sono raramente quelle che si mettono in vetrina. Il trattamento viso è la parte tranquilla della giornata. I danni arrivano dalla ceretta, dalla fresa e dal locale sanificazione. Questa è la lista che il modello carica di default per il settore estetica.

  1. Accoglienza, consulenza e cassa — stazione eretta, videoterminale per agenda e pagamenti, gestione delle contestazioni sui risultati dei trattamenti.
  2. Trattamenti viso — vapore del vaporizzatore, acidi per peeling superficiali, spremitura comedoni con contatto su cute lesa, postura piegata sul lettino per 50 minuti.
  3. Trattamenti corpo e massaggi — sovraccarico biomeccanico di spalle, polsi e pollici, movimentazione della cliente sul lettino.
  4. Epilazione con cera calda — ustioni da cera e da scaldacera, microlesioni, spatole e contatto con sangue capillare.
  5. Epilazione con IPL o laser — radiazione ottica su occhi e cute dell'operatrice, fumi di depilazione, ustioni sulla cliente in caso di parametri errati.
  6. Onicotecnica: manicure, pedicure, ricostruzione — polveri di limatura respirate a venti centimetri dal viso, acetone, primer e gel a base di metacrilati, tronchesine e sgorbie.
  7. Doccia solare e trattamenti abbronzanti — UV artificiali, calore, sanificazione della cabina tra un cliente e l'altro.
  8. Trucco — postura fine ravvicinata, affaticamento visivo, contatto con mucose e occhi della cliente.
  9. Sanificazione e sterilizzazione — la fase più sottovalutata: manipolazione di strumenti sporchi e taglienti, disinfettanti a base di cloro e alcol, vapore e ustioni all'apertura dell'autoclave.
  10. Magazzino, biancheria e amministrazione — movimentazione di scatoloni, lavatrice, stoccaggio di acetone e alcol vicino a fonti di calore, ordini e fatture al computer.

Nel modello estetica il rischio chimico e le posture partono entrambi da G3 × F4 = 12, criticità «Importante»: il generatore li mette in cima al programma delle misure con scadenza a 3 mesi. Puoi abbassarli, ma allora devi saper spiegare perché — e questo è il tipo di scelta che si motiva, non si cancella.

DM 110/2011: la legge che nomina le tue macchine una per una

Molte estetiste non sanno che esiste, e vale la pena saperlo perché è la norma su cui l'ASL entra in cabina. La legge 1/1990, quella che ha istituito la professione di estetista, rimanda a un elenco di apparecchi elettromeccanici che l'estetista può utilizzare. Quell'elenco oggi è l'Allegato 1 del DM 12 maggio 2011 n. 110. Nel dicembre 2015 il DM 15 ottobre 2015 n. 206 ha sostituito sia l'Allegato 1 (l'elenco) sia l'Allegato 2 (le schede tecnico-informative con le cautele d'uso di ogni apparecchio), con effetto dal 12 gennaio 2016.

Tradotto: per ogni apparecchio che hai in istituto esiste una scheda ufficiale che dice a cosa serve, come si usa e con quali cautele. Il DVR e quelle schede devono raccontare la stessa storia. Se il documento dice «apparecchiature estetiche varie» e la scheda del tuo IPL parla di protezione oculare e di operatore formato, il documento perde.

Cosa cambia nel DVR in base agli apparecchi spuntati alla terza schermata del generatore. Le cautele d'uso ufficiali di ciascun apparecchio sono nell'Allegato 2 del DM 110/2011, nella versione sostituita dal DM 206/2015.
Apparecchio Rischio che entra nel DVR Misura che il documento deve contenere
Apparecchio a luce pulsata (IPL) ROA, ustioni, elettrico Occhiali con fattore di protezione adeguato alla lunghezza d'onda dell'apparecchio, per operatrice e cliente. Cabina chiusa e segnalata durante l'emissione. Operatrice formata e nominata
Laser estetico ROA (classe secondo CEI EN 60825-1), ustioni Classificazione dell'apparecchio dal manuale, valutazione sui dati del fabbricante, delimitazione della zona, niente superfici riflettenti né monili sull'operatrice
Doccia solare / lettino abbronzante UV artificiali, microclima L'operatrice avvia e esce: nessuna permanenza durante l'emissione. Registro di sostituzione delle lampade alle ore d'uso indicate dal fabbricante
Lampada UV/LED per unghie UV artificiali (esposizione breve ma ripetuta a ogni cliente) Schermo laterale sulla lampada, o guanti fotoprotettivi con le dita scoperte. È il rischio più banalizzato dell'istituto
Fresa per unghie Polveri di limatura, metacrilati, rumore Aspirazione alla fonte incorporata nella postazione. La mascherina FFP2 è aggiuntiva, mai sostitutiva
Scaldacera Ustioni, incendio, biologico Controllo della temperatura, spatole monouso mai reimmerse nel contenitore, apparecchio lontano da materiale infiammabile
Autoclave Ustioni da vapore, biologico Registro dei cicli di sterilizzazione, procedura di carico degli strumenti sporchi, DPI per la manipolazione
Vaporizzatore viso Ustioni, elettrico, biologico (legionella nel serbatoio) Svuotamento e pulizia periodica del serbatoio, acqua conforme alle indicazioni del fabbricante
Radiofrequenza, ultrasuoni, elettrostimolazione Elettrico, campi elettromagnetici, ustioni Manutenzione e verifica periodica, dichiarazione di conformità conservata, uso conforme alla scheda dell'Allegato 2

La valutazione ROA: quella che nel tuo DVR probabilmente non c'è

Se hai un IPL, un laser o una doccia solare, il tuo DVR deve contenere una valutazione delle radiazioni ottiche artificiali ai sensi del Titolo VIII Capo V del D.Lgs 81/2008. Non è una riga in più nell'elenco dei rischi: è una valutazione che si conduce sui dati di emissione forniti dal fabbricante e che deve arrivare a dire chi è esposto, quanto, e con quali protezioni.

Due cose che vale la pena sapere, e che i modelli generici non dicono.

La prima: gli occhiali del solarium non proteggono dal laser. Il fattore di protezione va scelto sulla lunghezza d'onda del tuo apparecchio, ed è scritta nel manuale. È la non conformità più frequente che ci viene raccontata, e costa poco sistemarla: sono gli occhiali giusti, non un investimento.

La seconda è la più costosa e nessuno la spiega. L'art. 28, comma 2, lett. f) del D.Lgs 81/2008 impone che il DVR individui «le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento». L'operatrice IPL è precisamente questo. Un DVR che elenca il laser tra le attrezzature ma non individua la mansione di chi lo usa è un DVR privo di un elemento della lett. f) — e l'art. 55, comma 4 punisce quel documento con un'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 € negli importi in vigore dal 6 ottobre 2023. Hai il documento, hai pagato, e prendi la multa lo stesso.

Nel nostro generatore quella mansione si compila da sé: se spunti l'IPL o il laser alla terza schermata, l'operatrice abilitata entra nel documento come mansione a rischio specifico, con la formazione sull'apparecchio nel programma delle misure.

Rischio chimico: acetone e metacrilati, non «prodotti vari»

In istituto il rischio chimico non è il flacone: è la polvere. La limatura del gel produce un aerosol finissimo che contiene residui di monomeri metacrilici non polimerizzati, generato a una ventina di centimetri dal viso dell'operatrice, otto ore al giorno. La sensibilizzazione ai metacrilati, quando arriva, è di norma definitiva: non si torna indietro e diventa incompatibile con la mansione. Per questo l'aspirazione alla fonte non è un accessorio della postazione — è la misura. La mascherina da sola non risolve la parte che conta.

Sull'acetone il ragionamento è diverso: il pericolo grosso non è la tossicità, è che è altamente infiammabile e che spesso vive in un contenitore aperto accanto a una lampada accesa. Contenitori chiusi e lontani da fonti di innesco, e metà del problema è archiviata.

Un punto di onestà, perché lo vediamo scritto male ovunque: il metilmetacrilato (MMA) non è ammesso nei prodotti cosmetici ai sensi del Reg. CE 1223/2009. Se un fornitore te lo propone perché «tiene di più», il problema non è il DVR. Quello che devi conservare, per ogni prodotto che usi, è la scheda di sicurezza del fornitore: è da lì che si scrive la valutazione, non da un modello.

Rischio biologico: la ceretta e il pedicure sono procedure invasive

Suona esagerato detto così, ma è il modo in cui va guardato. La ceretta strappa, il pedicure lavora su calli e unghie incarnite, la spremitura dei comedoni apre la cute. Tutte e tre mettono l'operatrice a contatto con cute lesa e sangue capillare, senza guanti in metà degli istituti che raccontano com'è andata prima di generare il documento.

Quello che circola davvero in cabina: micosi e onicomicosi (il pedicure è il vettore numero uno, soprattutto se la sgorbia passa da un piede all'altro senza sterilizzazione), verruche e HPV cutaneo, e — raro ma con conseguenze pesanti — HBV e HCV da microlesione con strumento tagliente contaminato. Sono rischi da Titolo X, e nel modello estetica l'esposizione ad agenti biologici parte da criticità «Importante», mentre l'incidente con strumento tagliente entra con gravità 4 e frequenza bassa.

Le due misure che chiudono la partita e che quasi nessuno scrive nel DVR: spatola monouso mai reimmersa nel contenitore della cera — il double dipping è il modo più semplice per trasformare un vasetto in un serbatoio — e registro dei cicli di autoclave per gli strumenti riutilizzabili. Il registro non serve a te: serve il giorno in cui qualcuno sostiene di essersi infettato da te.

Lavoratrici madri e valutazione per genere: il capitolo che manca a tutti

L'art. 28, comma 1 del D.Lgs 81/2008 non lascia margini: la valutazione riguarda tutti i rischi, «ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi».

Prendi un istituto qualsiasi. Le lavoratrici sono donne, spesso giovani, spesso in età fertile. Stanno in piedi o piegate sul lettino tutto il giorno, maneggiano solventi e acidi, e una di loro sta usando una lampada UV in questo momento. È il settore in cui questo comma è meno teorico che in qualunque altro posto — ed è il capitolo che, nei modelli in vendita, si esaurisce in un punto elenco.

Il punto pratico: la valutazione ex D.Lgs 151/2001 va fatta prima, non il giorno in cui una dipendente ti comunica la gravidanza. Quel giorno devi già avere scritto dove la sposti e cosa non fa più. Nel DVR di esempio che trovi in cima a questa pagina la mansione alternativa è accoglienza, consulenza e cassa, con esclusione di IPL, doccia solare, postazione onicotecnica, solventi, acidi per peeling e stazione eretta prolungata. Il generatore compila quella sezione se dichiari che hai lavoratrici in età fertile — che in un istituto è quasi sempre vero.

Sono estetista da sola: devo fare il DVR?

No. Se lavori da sola, senza lavoratori, il DVR non è dovuto: restano gli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs 81/2008 per i lavoratori autonomi — attrezzature conformi, DPI adeguati. Detto questo, la situazione «da sola» dura meno di quanto sembri, e nel nostro settore il DVR scatta quasi sempre da una di queste porte.

Casi tipici dell'istituto. «Lavoratore» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) è chi presta attività nell'organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione. Sulla qualificazione di un rapporto specifico, la parola finale è del consulente del lavoro.
Situazione DVR obbligatorio? Nota
Titolare da sola, nessun dipendente No Art. 21. Attenzione: l'autocertificazione non è un'alternativa, è abolita e non esiste più per nessuno.
Apprendista estetista È la porta d'ingresso più frequente. Ed è anche la più esposta: l'apprendista fa cerette, limature e sanificazione tutto il giorno, cioè le tre fasi peggiori.
Tirocinante di scuola estetica Equiparata al lavoratore ai fini della sicurezza. Va formata e va nominata nel DVR come categoria a sé.
Socia lavoratrice di S.r.l. o cooperativa Se lavora in istituto è lavoratrice, a prescindere dalla quota societaria.
Collaboratrice familiare (impresa familiare) Di norma no Rientra nell'art. 21 come l'autonoma. Ma se di fatto è inquadrata come dipendente, allora sì: conta la sostanza del rapporto, non l'etichetta.
Estetista a domicilio, senza dipendenti No Art. 21. Se però lavori dentro un altro locale — una palestra, un hotel, un salone — entra in gioco l'art. 26: cooperazione e coordinamento sui rischi da interferenza con quel datore di lavoro.
Cabina in affitto dentro un salone Dipende Se sei davvero un'altra impresa con P. IVA e clientela tue, sei nell'art. 26. Se lavori con i prodotti, gli orari e i clienti del salone, il rapporto rischia la riqualificazione come subordinato — e allora il DVR lo deve il titolare.

Art. 28 o procedure standardizzate dell'art. 29, comma 5?

È la domanda numero uno, e la risposta è che quasi certamente puoi usare le procedure standardizzate: sono previste dall'art. 29, comma 5 per le aziende fino a 10 lavoratori, e un centro estetico sotto i dieci ci sta praticamente sempre. Le procedure sono quelle del DM 30 novembre 2012.

Quello che non puoi più fare, e che moltissimi confondono con le procedure standardizzate, è l'autocertificazione: abolita dal 1° giugno 2013. Se qualcuno ti dice «tanto sei piccola, basta l'autocertificazione», ti sta facendo un danno da 3.556,60 € in su. Sono due cose diverse: una è una modalità semplificata di redigere il DVR, l'altra è non averlo.

Il nostro generatore produce un DVR completo secondo l'impianto dell'art. 28: relazione sulla valutazione con i criteri adottati, misure attuate, programma di miglioramento, individuazione delle mansioni a rischio specifico, figure della prevenzione, data e firma. È la forma più estesa, e va bene anche dove basterebbe la procedura standardizzata. Un'avvertenza che preferiamo darti qui invece che dopo: se il tuo istituto ha una configurazione fuori standard — molti dipendenti, più sedi, apparecchi che non rientrano nell'elenco del DM 110/2011 — un consulente con sopralluogo è la scelta giusta e non proviamo a convincerti del contrario.

Quanto costa non averlo, in euro

Le cifre nel D.Lgs 81/2008 sono ferme al 2008, ma non è quello che paghi: l'art. 306, comma 4-bis prevede la rivalutazione periodica degli importi. Gli ultimi aggiornamenti sono in vigore dal 6 ottobre 2023. Questi sono i numeri che contano oggi.

Importi in vigore dal 6 ottobre 2023, a seguito della rivalutazione del 15,9% ex art. 306, comma 4-bis del D.Lgs 81/2008. Verifica sempre la versione vigente: gli importi vengono rivalutati periodicamente.
Situazione Norma Sanzione
DVR mancante Art. 55, comma 1 Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 €. È una sanzione penale, non una multa amministrativa: il datore di lavoro risponde di persona
DVR privo delle misure di prevenzione, del programma di miglioramento o delle procedure di attuazione (art. 28, c. 2, lett. b, c, d) Art. 55, comma 3 Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 €
DVR privo della relazione sulla valutazione o dell'individuazione delle mansioni a rischio specifico (art. 28, c. 2, lett. a primo periodo, ed f) Art. 55, comma 4 Ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 € — è la casella in cui finisce l'istituto che ha il laser ma non nomina chi lo usa
Mancata elaborazione del DVR Art. 14 e Allegato I Sospensione dell'attività imprenditoriale. Questa è la parte che fa più male: l'istituto chiude finché non regolarizzi

Guarda la terza riga e poi guarda la prima. La differenza tra un DVR incompleto e un DVR assente non è di grado: nel primo caso paghi un'ammenda, nel secondo rischi l'arresto e la sospensione. È anche il motivo per cui il modello Word scaricato e lasciato a metà è la strategia peggiore: hai speso, hai perso un pomeriggio, e sei comunque nella seconda o terza riga della tabella.

29 € contro 99 €: cosa c'è davvero nei due prezzi

Il nostro prezzo basso è una cosa che va spiegata, altrimenti si legge come un segnale di scarsa qualità. Costiamo poco perché il documento lo genera un motore a partire dalle caselle che spunti, non perché dentro c'è meno roba.

Confronto delle opzioni per un centro estetico. Prezzi di listino osservati sul mercato italiano dei modelli DVR per estetica: verificali sul sito del venditore prima di decidere, cambiano.
Opzione Prezzo Cosa ricevi Il limite
Modello Word da compilare circa 89-99 € Un file editabile, con l'indice già fatto e le fasi lavorative elencate Non sa quali apparecchi hai: la valutazione ROA, la scheda del tuo IPL e la mansione dell'operatrice le scrivi tu. Vantaggio vero: resta modificabile per sempre
Servizio «DVR in 48 ore» da circa 279 € + IVA Documento redatto da un tecnico sui dati che invii, spesso con gestione digitale inclusa per un anno Costa 10 volte tanto e resta un documento fatto a distanza: senza sopralluogo, i dati li fornisci comunque tu
Consulente con sopralluogo circa 300-800 € Un professionista che viene in istituto, vede le cabine e si assume una responsabilità È la scelta giusta se hai molti dipendenti, più sedi o un infortunio alle spalle. Costa e richiede tempi
Questo generatore 29 € una tantum Documento già compilato sui tuoi apparecchi: rischi caricati e valutati, misure già scritte, programma di miglioramento con scadenze, PDF firmabile in circa 15 minuti Nessun sopralluogo: l'adattamento al tuo istituto lo fai tu nell'editor. Esce in PDF, non in Word

Sul Word dobbiamo essere onesti, perché è l'obiezione seria: noi il .docx non lo diamo. In cambio il tuo documento resta nella tua area personale e lo riapri, lo modifichi e lo riscarichi quando vuoi — con il piano Premium a 49 €, per un anno intero e senza ripagare. Cambia un'apparecchiatura a marzo, entra un'apprendista a settembre: riapri, aggiorni, riscarichi. Un file Word a 99 € ti dà la stessa libertà, ma parte da un documento che non ha mai saputo cosa c'è nelle tue cabine.

Cosa esce dal generatore, oltre alla valutazione

Il PDF non è solo la tabella dei rischi. Insieme al documento vengono compilate le parti che si dimenticano sempre e che l'ispettore chiede subito dopo il DVR:

  • Programma delle misure di miglioramento — ordinato per criticità decrescente, con scadenza (3, 6 o 12 mesi) e responsabile per ogni misura.
  • Metodologia dichiarata — scale di gravità e probabilità, matrice del rischio. È il capitolo che dimostra come hai valutato, ed è il primo a essere contestato quando manca.
  • Mansioni a rischio specifico — operatrice IPL, addetta all'onicotecnica, addetta alla sanificazione: chi fa cosa e con quale formazione, come chiede l'art. 28, comma 2, lett. f).
  • Figure della prevenzione — addetti al primo soccorso e antincendio, medico competente, categorie soggette a sorveglianza particolare.
  • Sezione lavoratrici madri — la valutazione ex D.Lgs 151/2001 con le mansioni alternative, se dichiari di avere lavoratrici in età fertile.
  • Pagina firme — datore di lavoro e RLS, con data di redazione e data della prossima revisione.

Vuoi vedere com'è fatto prima di decidere? Scarica l'esempio compilato in PDF — è gratis e non chiede niente in cambio.

Fonti

  • D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — art. 21 (lavoratori autonomi), art. 28 (oggetto della valutazione), art. 29, c. 5 (procedure standardizzate), art. 55 (sanzioni), art. 306, c. 4-bis (rivalutazione), Titolo VIII Capo V (radiazioni ottiche artificiali), Titolo IX (agenti chimici), Titolo X (agenti biologici), art. 14 e Allegato I (sospensione dell'attività).
  • Legge 4 gennaio 1990, n. 1 — disciplina dell'attività di estetista.
  • DM 12 maggio 2011, n. 110 — apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Allegati 1 e 2 sostituiti dal DM 15 ottobre 2015, n. 206, in vigore dal 12 gennaio 2016.
  • DM 30 novembre 2012 — procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
  • D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 — tutela della maternità.
  • Reg. CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici; Reg. CE 1272/2008 (CLP).
  • IARC Monographs, vol. 100D — radiazione UV degli apparecchi abbronzanti, gruppo 1.
  • CEI EN 60825-1 — classificazione degli apparecchi laser.

Importi delle sanzioni: versione in vigore dal 6 ottobre 2023, a seguito della rivalutazione del 15,9% ex art. 306, c. 4-bis. Gli importi vengono rivalutati periodicamente: verifica sempre la versione vigente. Pagina redatta dal team di generatore-dvr.it, aggiornata a luglio 2026. Contenuto informativo: non sostituisce il parere del RSPP né del medico competente. In caso di dubbio su una situazione specifica, verifica con un tecnico abilitato o con l'ASL territoriale.

Come funziona

Dalla scelta del modello al PDF firmabile, senza partire dal foglio bianco.

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Parti dal modello centro estetico

I rischi tipici del settore sono già caricati, con misure di prevenzione già scritte e una valutazione indicativa.

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Adatti alla tua azienda

Aggiungi o togli rischi, regoli gravità e probabilità e personalizzi le misure in base alla tua unità produttiva.

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Scarichi e firmi

Ottieni il PDF completo, pronto da datare e sottoscrivere. Lo rivedi e lo riscarichi quando vuoi dalla tua area personale.

Attività coperte

  • Accoglienza, consulenza e cassa
  • Trattamenti viso (pulizia, peeling, maschere, vapore)
  • Trattamenti corpo e massaggi
  • Epilazione con cera calda o a freddo
  • Epilazione con laser o luce pulsata (IPL)
  • Onicotecnica: manicure, pedicure, ricostruzione unghie
  • Trucco e make-up
  • Trattamenti con apparecchi elettromeccanici (DM 110/2011)
  • Doccia solare / solarium
  • Sanificazione e sterilizzazione degli strumenti (autoclave)
  • Ricevimento merci, magazzino prodotti e biancheria
  • Attività amministrative (agenda, ordini, fatture)

Attrezzature individuate

  • Lettino estetico regolabile
  • Vaporizzatore viso (vapozon)
  • Scaldacera / riscaldatore per cera
  • Apparecchio laser o a luce pulsata (IPL)
  • Lampada UV/LED per unghie
  • Fresa per unghie con aspiratore polveri
  • Autoclave per la sterilizzazione
  • Doccia solare / lettino abbronzante
  • Apparecchi elettromeccanici per uso estetico (radiofrequenza, ultrasuoni, elettrostimolazione)
  • Strumenti taglienti (tronchesine, pinzette, sgorbie per calli)
  • Prodotti chimici e solventi (acetone, primer, disinfettanti)
  • Lavatrice / asciugatrice per la biancheria
  • Computer / tablet per agenda e cassa
  • Impianto di climatizzazione e aspirazione

Domande frequenti — DVR centro estetico

Il DVR è davvero obbligatorio per una piccola azienda del settore centro estetico?

Sì. Ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore — apprendista, tirocinante, contratto a termine o somministrato compreso — deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a). È un obbligo non delegabile e vale dal primo dipendente, senza soglie minime. In caso di omissione la sanzione è penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 € (art. 55, comma 1, importi in vigore dal 6 ottobre 2023 dopo la rivalutazione del 15,9 % prevista dall'art. 306, comma 4-bis).

Quanto tempo serve per creare il mio DVR centro estetico?

In genere circa 15 minuti. I rischi tipici del settore centro estetico sono già selezionati a partire dalle banche dati INAIL e valutati con il criterio gravità × probabilità: ti resta da adattarli alla tua unità produttiva, completare il piano d'azione e scaricare il PDF.

Quali rischi considera il modello DVR centro estetico?

Il modello copre in particolare DMS: posture incongrue e gesti ripetitivi, oltre alle altre famiglie di rischi tipiche del settore centro estetico, ciascuna con misure di prevenzione già redatte e documentate. L'elenco resta interamente modificabile nell'editor: puoi aggiungere o rimuovere rischi in base a come lavori davvero.

Quanto costa il DVR centro estetico?

L'anteprima con filigrana è gratuita. Il PDF completo, senza filigrana e firmabile, parte da 29 € con il piano Pro, in un'unica soluzione e senza abbonamento. Il piano Premium a 49 € aggiunge fino a 3 settori e gli aggiornamenti per un anno.

Il modello è strutturato secondo il D.Lgs 81/2008?

Sì: riprende l'impianto previsto dal D.Lgs 81/2008 (valutazione dei rischi per unità produttiva, criterio gravità × probabilità, programma di miglioramento, data e sottoscrizione del datore di lavoro). Per essere valido in caso di ispezione, il documento va adattato alla realtà concreta della propria azienda. Lo strumento è un supporto alla redazione e non sostituisce il RSPP né il medico competente: la responsabilità del documento resta in capo al datore di lavoro.

Con quale frequenza devo aggiornare il mio DVR centro estetico?

Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, in relazione all'evoluzione della tecnica e dopo infortuni significativi (D.Lgs 81/2008, art. 29, comma 3). Puoi rivedere e riscaricare il tuo documento in qualsiasi momento dalla tua area personale.

Esiste un esempio di DVR per centro estetico già compilato in PDF?

Sì, lo trovi in cima a questa pagina: un DVR completo compilato per un istituto di esempio (Istituto Bellavita S.r.l., 3 lavoratrici, ATECO 96.02.02, con IPL, doccia solare e postazione onicotecnica), scaricabile gratis e senza lasciare l'email. Dati fittizi e filigrana «ESEMPIO»: serve a vedere com'è strutturato prima di generare il tuo.

Ho un apparecchio a luce pulsata o un laser: serve la valutazione ROA?

Sì. Laser, IPL, docce solari e lampade UV sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali e fanno scattare la valutazione prevista dal Titolo VIII Capo V del D.Lgs 81/2008. Si conduce sui dati di emissione del fabbricante e deve indicare chi è esposto e con quali protezioni. Gli occhiali del solarium non valgono per il laser: il fattore di protezione va scelto sulla lunghezza d'onda del tuo apparecchio.

Il DVR deve nominare chi usa l'IPL?

Sì, ed è l'omissione più cara del settore. L'art. 28, comma 2, lett. f) impone di individuare le mansioni che espongono a rischi specifici e che richiedono riconosciuta capacità professionale, formazione e addestramento: l'operatrice IPL è esattamente questo. Un DVR che elenca il laser tra le attrezzature ma non nomina la mansione è punito dall'art. 55, comma 4 con ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 €.

Per il mio centro estetico serve l'art. 28 o bastano le procedure standardizzate dell'art. 29, comma 5?

Con meno di 10 lavoratori puoi usare le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012, previste dall'art. 29, comma 5 — e un istituto sotto i dieci ci sta quasi sempre. Il nostro generatore produce comunque un DVR secondo l'impianto completo dell'art. 28, che va bene anche dove basterebbe la procedura semplificata. Quello che non puoi più fare è l'autocertificazione: abolita dal 1° giugno 2013.

Sono estetista da sola, senza dipendenti: devo fare il DVR?

No. Senza lavoratori il DVR non è dovuto; restano gli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs 81/2008 per i lavoratori autonomi (attrezzature conformi, DPI). Ma attenzione al primo ingresso: una apprendista, una tirocinante di scuola estetica, una socia lavoratrice o una collaboratrice inquadrata come dipendente rendono il DVR obbligatorio. È la porta d'ingresso più frequente del settore.

Quanto si rischia se il centro estetico non ha il DVR?

La sanzione è penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 € (art. 55, comma 1, importi in vigore dal 6 ottobre 2023). Alla mancata elaborazione del DVR si aggiunge la sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'art. 14 e dall'Allegato I. Se invece il documento c'è ma è incompleto, l'ammenda va da 1.423,83 a 5.695,36 € secondo l'elemento mancante.

Il DVR vale anche per l'estetista che lavora a domicilio?

Se lavori a domicilio senza dipendenti il DVR non è dovuto (art. 21). Se invece operi dentro il locale di un'altra impresa — una palestra, un hotel, un salone — entra in gioco l'art. 26: serve la cooperazione e il coordinamento sui rischi da interferenza con quel datore di lavoro. Con anche una sola dipendente, il DVR torna obbligatorio ovunque tu lavori.

Serve il medico competente in un centro estetico?

Molto spesso sì. L'obbligo non scatta per settore ma per esito della valutazione: la sorveglianza sanitaria è dovuta a meno che il rischio chimico non risulti «irrilevante per la salute» (art. 224, comma 2). Con acetone, acidi per peeling e polveri di metacrilati usati ogni giorno, più il rischio biologico su cute lesa, quella conclusione è difficile da sostenere davanti a un ispettore.

Ho un salone misto, parrucchiere e cabina estetica: quanti DVR devo fare?

Uno solo, ma con le unità lavorative separate al suo interno: chi sta in cabina non è esposto ai persolfati e chi sta in sala colore non lima il gel. Con il piano Premium a 49 € carichi fino a 3 settori nello stesso documento e tieni distinti il modello parrucchiere e quello estetica. È esattamente quello che l'ASL si aspetta di trovare.

Il DVR del centro estetico esce in Word o in PDF?

In PDF. La legge non impone alcun formato: l'art. 28, comma 2 chiede la data certa o attestata dalla sottoscrizione, e un PDF firmato va benissimo. Il Word serve solo per modificarlo dopo — e a questo rispondiamo diversamente: il documento resta nella tua area personale e con il piano Premium lo riapri, lo aggiorni e lo riscarichi per un anno, senza ripagare.

Approfondimenti

Il modello DVR centro estetico è un supporto alla redazione, strutturato secondo il D.Lgs 81/2008 e da adattare alla tua azienda. Non sostituisce il RSPP né il medico competente: la responsabilità del documento resta in capo al datore di lavoro.

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